L’omnicomprensività retributiva esclude compensi aggiuntivi senza titolo contrattuale collettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5428 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici, sancito dall’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, è imperativo e inderogabile. Esso non ammette deroghe né per gli incarichi conferiti intuitu personae né in ragione della natura dell’attività svolta. Nessun trattamento economico può essere erogato in assenza di un titolo contrattuale collettivo. La deroga prevista dagli artt. 18 della legge n. 109/1994 e 92 del d.lgs. n. 163/2006 per i compensi incentivanti è soggetta a presupposti specifici, tra cui l’adozione di un regolamento da parte dell’amministrazione, la cui allegazione è onere del ricorrente. L’eccezione di omnicomprensività, volta a negare l’efficacia retributiva di un atto amministrativo di riconoscimento del compenso, ha natura di eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio, e non richiede la proposizione di una domanda di annullamento della delibera.
Il Fatto
Un dirigente tecnico di Roma Capitale agiva in via monitoria per il pagamento di un acconto sul compenso aggiuntivo asseritamente dovutogli quale componente del Comitato tecnico di supporto al Collegio di vigilanza per il collaudo di un intervento urbanistico. Il compenso era stato determinato da una delibera del 2013 che richiamava una precedente delibera del 2005.
L’amministrazione proponeva opposizione, eccependo la violazione del principio di omnicomprensività della retribuzione dirigenziale e la mancata definitività della delibera autorizzativa. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e la Corte d’Appello confermava la decisione. Il lavoratore ricorreva quindi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui il dirigente denunciava la violazione dell’art. 101 c.p.c. per l’avvenuta rilevazione d’ufficio della nullità dell’atto di conferimento dell’incarico. Sul punto, i giudici di legittimità hanno rilevato una contraddizione interna nel ricorso, in cui lo stesso ricorrente ammetteva che l’amministrazione aveva eccepito il principio di omnicomprensività sin dall’opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte ha precisato che l’invocazione in senso ostativo del principio di omnicomprensività, essendo un principio imperativo e inderogabile, non poteva svolgere altra funzione che quella di escludere l’effetto retributivo della delibera, configurandosi come una eccezione in senso lato, non soggetta al regime di cui all’art. 112 c.p.c.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato l’improcedibilità delle censure volte a contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito. I giudici hanno ribadito che il vizio di violazione di legge deve essere dedotto mostrando la contrarietà a diritto delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata, non potendo risolversi in una rivisitazione degli accertamenti di fatto, devolubile solo nei limiti del vizio motivazionale.
Sulla dedotta deroga di cui agli artt. 18 della legge n. 109/1994 e 92 del d.lgs. n. 163/2006 per i compensi incentivanti, la Corte ha richiamato il principio per cui il diritto a tali compensi sorge solo all’esito di un procedimento complesso che richiede la previa conclusione della contrattazione collettiva decentrata e l’adozione di un regolamento da parte dell’amministrazione. Nel caso di specie, la questione era stata sollevata solo in sede di legittimità, senza che fosse stato allegato l’espletamento di tale procedimento, rendendo la censura inammissibile per novità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.