Perequazione pensioni, legittimo il raffreddamento della rivalutazione automatica (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 98 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di perequazione dei trattamenti pensionistici, il raffreddamento della rivalutazione automatica disposto dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 per le pensioni di importo più elevato non contrasta con gli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 Cost. Il meccanismo non paralizza né sospende a tempo indeterminato la dinamica perequativa, ma si risolve in un mero raffreddamento, attuato con indici graduali e proporzionati. La finalità endoprevidenziale di concorso agli oneri del pensionamento anticipato e il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. forniscono ragionevole giustificazione alla modulazione percentuale. Il prelievo è prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost. e si sottrae all’universalità dell’imposizione tributaria ex art. 53 Cost. Il giudice contabile, preso atto della sentenza della Corte cost. n. 19/2025, non solleva ulteriori questioni di legittimità costituzionale e respinge il ricorso.

Il Fatto

I ricorrenti, ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, titolari di trattamento pensionistico a carico dell’INPS superiore alla misura minima, hanno agito davanti alla Corte dei conti per ottenere l’integrale rivalutazione della pensione. Hanno dedotto che il meccanismo di perequazione automatica introdotto dall’art. 34, comma 1, legge n. 448/1998 è stato progressivamente limitato da reiterati interventi legislativi, da ultimo con gli artt. 1, comma 309, legge n. 197/2022 e 1, comma 135, legge n. 213/2023.

I ricorrenti hanno chiesto accertarsi il diritto alla corresponsione del trattamento senza decurtazioni, con condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità delle norme indicate. L’INPS, regolarmente citato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile dichiara anzitutto la contumacia dell’INPS, regolarmente citato e non comparso. Nel merito, osserva che la decisione dipende dalla fondatezza della questione di legittimità dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, norma applicata dall’Istituto nel determinare la perequazione per l’anno 2023.

Il percorso argomentativo muove dalla sentenza della Corte cost. n. 19/2025, pubblicata in G.U. il 14.02.2025, che ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni già sollevate dalle sezioni giurisdizionali per la Toscana e la Campania. In particolare, la Consulta ha ritenuto immune da vizi l’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022. Il giudice richiama inoltre la giurisprudenza della propria Sezione, secondo cui la norma rispetta il dato economico-finanziario e la finalità endoprevidenziale del risparmio di spesa, escludendo la natura tributaria della misura e i profili di violazione dell’art. 53 Cost.

La Corte valorizza la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2022-2024, che collega la modulazione della perequazione al finanziamento di misure di accesso anticipato al pensionamento e di sostegno sociale. Il raffreddamento della rivalutazione è quindi giustificato dal dovere di solidarietà ex art. 2 Cost., che opera anche sul versante economico-sociale. Il prelievo, devoluto a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, rientra nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost. e si sottrae al principio di universalità dell’imposizione, secondo Corte cost., ordinanza n. 22 del 2003.

Quanto all’asserita illegittima reiterazione di misure eccezionali, il giudice richiama il monito della Corte cost. n. 316 del 2010, precisando che il meccanismo scrutinato non paralizza la perequazione, ma ne determina un semplice raffreddamento. Il principio di adeguatezza ex art. 38, secondo comma, Cost. non impone l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti, né la mancata perequazione per un solo anno incide di per sé sull’adeguatezza della pensione, come affermato dalle sentenze n. 250 del 2017, n. 316 del 2010 e n. 234 del 2020.

In considerazione di tali principi e dei precedenti della Consulta, il giudice esclude contrasti con la Carta costituzionale delle altre norme censurate, anch’esse finalizzate a limitare il meccanismo perequativo per le pensioni di importo maggiore. Il ricorso è pertanto respinto, nulla per le spese, non avendo la parte convenuta non costituita affrontato alcuna spesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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