Avviso orale e pericolosità sociale: rileva il curriculum criminale complessivo (TAR Toscana n. 1549 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di avviso orale adottato dal Questore ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159 del 2011, la valutazione di pericolosità sociale non richiede il riscontro di condotte di particolare gravità, né la loro attualità prossima. Essa si desume dal complesso dei precedenti, anche risalenti nel tempo e di modesto disvalore, purché nel loro insieme sintomatici di una personalità incline a comportamenti socialmente pericolosi. La qualificazione giuridica della condotta più recente non vincola il giudice amministrativo: anche la derubricazione del fatto in una fattispecie meno grave conserva rilievo indiziario. L’avviso orale, quando non sia accompagnato dalle prescrizioni di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, costituisce mero avvertimento e non comprime la libertà personale.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il verbale con cui il Questore di Arezzo ha applicato nei suoi confronti l’avviso orale, ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159 del 2011. La misura si fonda su un arresto in flagranza per tentata rapina, seguito dall’applicazione degli arresti domiciliari e poi dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e su una segnalazione dei Carabinieri che raccoglie condanne pregresse per reati in materia di immigrazione, stupefacenti, lesioni personali e rifiuto di indicare le proprie generalità.
Il ricorrente deduce violazione di legge, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e carenza istruttoria. Sostiene che le condanne richiamate non esprimano pericolosità sociale, che quella in materia di stupefacenti risalga al 2010 con pena integralmente condonata, e che il provvedimento indichi erroneamente un’imputazione per tentata rapina laddove la vicenda si era chiusa con condanna per tentato furto. Il Ministero dell’Interno e la Questura si costituiscono depositando relazione e documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. La documentazione versata in atti dall’Amministrazione dimostra una nutrita serie di condotte riconducibili alla categoria dell’art. 1, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 159/2011. Il Tribunale chiarisce che, anche volendo limitare l’esame alle sole condanne richiamate nel provvedimento, non è decisivo che alcune risalgano nel tempo o presentino modesto disvalore: si tratta di condotte che, nel loro insieme, compongono il curriculum criminale del ricorrente per un arco temporale ampio.
Quanto all’episodio più recente, il TAR riconosce che in sede di condanna il fatto è stato derubricato da tentata rapina a tentato furto aggravato. Ciò nonostante, il Collegio ne afferma la piena valenza indiziaria: il compimento di un tentativo di furto, studiato e programmato mediante effrazione del cancello d’ingresso di una proprietà privata e aggravato dalla violenza sulle cose, resta condotta sintomatica di pericolosità sociale.
Sul piano della natura della misura, la sentenza ribadisce che l’avviso orale consiste nel mero avvertimento circa la sussistenza di sospetti a carico di una persona per la quale si profilano elementi di fatto che ne facciano ritenere l’appartenenza a una delle categorie previste dall’art. 1 del medesimo decreto. L’effetto è quello di consentire, entro i successivi tre anni, la formulazione della proposta all’Autorità giudiziaria per l’applicazione di misure di prevenzione, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. III, 14.02.2014, n. 722.
Il Collegio sottolinea la distinzione rispetto alle misure applicate dall’Autorità giudiziaria: in assenza delle prescrizioni eventualmente annesse ai sensi dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, l’avviso non impone vincoli di fare e di non fare e non priva il destinatario della facoltà di tenere comportamenti altrimenti leciti. Esso si risolve nell’intimazione a tenere una condotta conforme alla legge.
Alla luce del solido quadro indiziario sulla pericolosità del ricorrente per la sicurezza e la tranquillità pubblica, il provvedimento risulta sorretto da motivazione logica e ragionevole, volta a prevenire la commissione di reati. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in complessivi € 2.000,00.
Nota della Redazione
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