Prova pratica concorsuale con natura di prova scritta e obbligo di anonimato (TAR Lombardia n. 333 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La regola dell’anonimato disciplinata dall’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994 trova applicazione ogni volta che la prova concorsuale, a prescindere dal nomen iuris adottato dall’amministrazione, si sostanzi nell’elaborazione di uno scritto e presenti i caratteri propri della prova scritta. L’anonimizzazione è invece oggettivamente impossibile quando la prova richieda il contatto diretto tra candidato e commissione, essendo finalizzata ad accertare il modus procedendi attraverso la visione diretta dell’esecuzione. La qualificazione formale operata dal bando resta irrilevante qualora la prova, pur denominata pratica, abbia in concreto natura di prova scritta. La violazione della regola dell’anonimato determina l’illegittimità delle operazioni, senza necessità di dimostrare l’effettivo sviamento della valutazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso ordinario, per titoli ed esami, bandito con Decreto dipartimentale n. 499 del 21.04.2020, per la classe di concorso A001 nella Regione Lombardia. Superata la prova scritta con 80/100, è stato convocato per la prova pratica, consistita nella progettazione ed esecuzione di un elaborato grafico su un tema assegnato, con allegata relazione illustrativa del processo ideativo.
All’esito della prova pratica il ricorrente ha conseguito 48/100; al colloquio 71/100. Poiché il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle due valutazioni e supera la soglia chi raggiunge 70/100 complessivi, il ricorrente non è stato collocato in graduatoria. Ha quindi impugnato gli atti della procedura, lamentando la violazione del principio di anonimato, avendo la commissione imposto l’apposizione dei dati personali su ogni elaborato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla nozione sostanziale di prova pratica. Essa è realmente tale quando implica, in sede di esecuzione, il contatto diretto tra il candidato e la commissione, così che questa possa accertare la tecnica mediante visione diretta, apprezzando il modus procedendi più del risultato finale (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 3323 del 2019).
Nel caso concreto, la consegna assegnata consisteva nella progettazione di una vetrata da collocare nell’aula di musica, da sviluppare partendo dal cerchio cromatico e dalla teoria del colore, con relazione illustrativa: attività che si esaurisce nella predisposizione di uno scritto, la cui valutazione non richiede alcun contatto diretto tra commissione e candidato. La prova, quindi, si è sostanziata in una prova scritta.
La regola dell’anonimato è posta in via generale dall’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994 e mira a impedire che la valutazione sia sviata dalla conoscenza dell’identità del concorrente. L’illegittimità delle operazioni sorge dal semplice mancato rispetto della procedura, senza che occorra provare lo sviamento (richiamate Cons. Stato, ad. plen. n. 27 e n. 26 del 2013; Sez. IV n. 5571 del 2018).
Il Collegio riconosce che l’anonimizzazione è impraticabile per la prova pratica in senso proprio, ove si richieda il contatto diretto tra candidato e commissione. Tuttavia, quando la prova consista nell’elaborazione di uno scritto, la regola va applicata come declinazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Il nomen iuris usato dall’amministrazione resta irrilevante a fronte della natura sostanziale della prova.
Nel caso specifico le indicazioni operative della commissione imponevano espressamente l’apposizione di nome, cognome e data di nascita su ogni elaborato, in contrasto con la regola dell’anonimato. La censura, proposta in via principale, è pertanto fondata e assorbe le ulteriori doglianze. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti con annullamento degli atti impugnati e condanna dell’amministrazione alle spese, liquidate in 1.500,00 euro.
Nota della Redazione
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