Continuità del possesso della SOA e avvio tempestivo del rinnovo (TAR Calabria n. 196 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La continuità del possesso dell’attestazione SOA non dipende dal solo dato formale della stipulazione del contratto di rinnovo con l’organismo di attestazione entro il termine di novanta giorni prima della scadenza. Rileva anche l’iniziativa dell’operatore economico concretamente finalizzata alla richiesta e all’avvio del procedimento di rinnovo. Una breve interruzione temporale tra la scadenza dell’attestazione e il rilascio di quella rinnovata non integra di per sé perdita del requisito di partecipazione. L’art. 76, comma 5, d.P.R. n. 207/2010 non può essere applicato in modo meramente formalistico, quando l’operatore ha attivato tempestivamente la procedura di rinnovo. L’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione fondato sulla sola scadenza formale della certificazione è pertanto illegittimo.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla procedura indetta dall’A.n.a.s. per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici sulla rete nazionale, suddivisa in otto lotti, risultando aggiudicataria del lotto relativo alla Calabria. All’atto della partecipazione produceva un’attestazione SOA con scadenza fissata al 3.02.2024.

Nelle more della stipula dell’accordo quadro, la stazione appaltante avviava il procedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, contestando la perdita della continuità dei requisiti per non avere l’operatore attivato il rinnovo almeno novanta giorni prima della scadenza, come prescritto dall’art. 76, comma 5, d.P.R. n. 207/2010. Seguiva il ritiro dell’aggiudicazione e la successiva aggiudicazione in favore di altro operatore, impugnata con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, melius re perpensa rispetto alla prognosi cautelare negativa, ritiene fondata la censura di violazione dell’art. 76, comma 5, d.P.R. n. 207/2010. Argomento centrale è la continuità del possesso del requisito, che non si esaurisce nel dato formale della stipulazione del contratto con l’organismo di attestazione.

Il Tribunale richiama, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., gli assunti della sentenza n. 8534/2024 del giudice di secondo grado, resa su vicenda analoga. Da essa desume che la continuità va collegata anche all’iniziativa dell’operatore finalizzata alla richiesta e all’avvio del procedimento di rinnovo presso l’organismo di attestazione.

Sul piano fattuale, la ricorrente aveva ricevuto un avviso di prossima scadenza dalla società di attestazione, si era rivolta a un intermediario incaricato di curare il rinnovo e aveva inoltrato la relativa richiesta in epoca anteriore alla scadenza. Il contratto di rinnovo era stato poi sottoscritto oltre il termine dei novanta giorni, ma il compendio documentale dimostra l’attivazione tempestiva dell’operatore.

La breve vacanza tra la scadenza dell’attestazione e il rilascio di quella rinnovata non assume rilievo, poiché il nuovo titolo salda il periodo della prima scadenza con quello del rilascio. L’applicazione formale della norma da parte della stazione appaltante è dunque illegittima.

Ne segue l’accoglimento del ricorso principale e l’annullamento del provvedimento di ritiro in autotutela. L’effetto caducante si estende alla successiva aggiudicazione disposta in favore del diverso operatore, avversata con motivi aggiunti, parimenti accolta. Le spese sono compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sul profilo esaminato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *