Controversie su iscrizione REA devolute al giudice ordinario, non al TAR (TAR Emilia-Romagna n. 110 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie concernenti l’iscrizione e la mancata iscrizione di un’impresa al Registro delle imprese e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. L’attività della Camera di commercio è accertativa semplice e sostanzialmente vincolata, riferita all’esistenza dei requisiti di legge, e non comporta esercizio di potere discrezionale. Il riparto di giurisdizione non muta per le iscrizioni nel solo REA, che ha la funzione di integrare i dati del Registro delle imprese. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo avverso il diniego camerale è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto davanti al giudice ordinario.
Il Fatto
La ricorrente presentava in data 2.9.2020 denuncia di apertura di un’unità locale in Bologna per l’avvio, dall’1.09.2020, dell’attività di commercio di prodotti non alimentari mediante distributore automatico. Il Conservatore del Registro delle Imprese di Bologna, con provvedimento del 30.4.2021, non accoglieva la denuncia R.E.A. e respingeva anche la domanda di trasferimento della sede.
La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo violazione del legittimo affidamento, eccesso di potere e violazione del principio di par condicio e di buon andamento della p.a. La Camera di commercio si costituiva eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza n. 428 del 2021, che già evidenziava i profili di inammissibilità del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario. Il Tribunale richiama il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo cui le controversie sull’iscrizione e sulla mancata iscrizione di un’impresa al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio rientrano pacificamente nella cognizione del giudice ordinario.
La ragione è ricostruita in termini di natura dell’attività: si tratta di attività accertativa semplice, riferita all’esistenza o meno dei requisiti di legge, che, in quanto sostanzialmente vincolata, non comporta l’esercizio di alcun potere discrezionale da parte dell’Ente camerale. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato sez. V, 13/11/2019 n. 7801, Cons. Stato sez. VI, 2/5/2016 n. 1670 e T.A.R. Veneto, sez. III, 20/4/2021 n. 519, oltre a propri precedenti conformi (TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 16 luglio 2021, n. 707 e n. 706/2021).
Il percorso argomentativo è esteso espressamente alle iscrizioni nel REA. Il Tribunale richiama la precisazione della Suprema Corte secondo cui la legge devolve al giudice ordinario tutti i rimedi giudiziali avverso la mancata iscrizione dell’impresa da parte dell’Ufficio del registro, senza distinzione tra iscrizioni nel registro delle imprese e iscrizioni nel REA, che ha unicamente lo scopo di integrare i dati del Registro delle imprese (Cass. S.U., 23 febbraio 2022, n. 6028).
Il Collegio valorizza inoltre, come elemento non decisivo ma confermativo, la stessa indicazione contenuta in calce al provvedimento impugnato, che individuava nel Tribunale di Bologna il giudice competente avverso la determinazione camerale. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto davanti al giudice territorialmente competente nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Le spese sono liquidate secondo la regola della soccombenza.
Nota della Redazione
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