Prevalenza della parte normativa del piano e cessazione della materia del contendere (TAR Marche n. 488 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di discrasia tra la parte normativa e la parte grafica di uno strumento urbanistico, prevale la prima, dovendosi riconoscere valore prescrittivo alle disposizioni testuali e alle Norme Tecniche di Attuazione rispetto ai meri segni cartografici. Il principio si salda a quello per cui, in presenza di contrasto tra tavole planimetriche, il dubbio interpretativo va risolto nel senso meno oneroso per la proprietà, in ossequio alla tutela dell’affidamento. Quando la pubblica amministrazione chiarisca, con atto sopravvenuto, l’assenza di qualsiasi vincolo preordinato all’esproprio e la destinazione residenziale dell’area, il ricorrente consegue il bene della vita richiesto e va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un fondo con due immobili residenziali in area urbanizzata del Comune di Osimo, lamentavano che il nuovo PUC 2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28.03.2024, avesse reiterato il vincolo espropriativo già previsto dal previgente PRG del 2005 per l’allargamento della strada privata di accesso alla loro proprietà. La vicenda traeva origine da una precedente pronuncia del medesimo TAR, che aveva accertato la decadenza del vincolo per decorso del termine di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, rendendo l’area di fatto priva di destinazione.

I ricorrenti censuravano il nuovo piano sotto i profili della violazione delle norme sul rinnovo del vincolo, del difetto di istruttoria, del travisamento dei luoghi e del contrasto con i precedenti atti dell’ente. Si costituivano il Comune di Osimo e la Provincia di Ancona, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito il thema decidendum attorno a un dato interpretativo: la linea nera riportata nelle tavole del piano, per i ricorrenti segno della persistenza del tracciato stradale, per il Comune mero residuo della base cartografica (rilievo aerofotogrammetrico). La questione non atteneva dunque alla legittimità della scelta urbanistica, ma alla stessa esistenza del vincolo espropriativo.

Il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui, se sussiste discrasia tra parte normativa e parte grafica del piano, prevale la prima (Cons. Stato, Sez. IV, n. 49 del 2015), indirizzo affiancato a quello che, in caso di contrasto tra tavole planimetriche, impone di risolvere il dubbio nel senso meno oneroso per la proprietà (Cons. Stato, Sez. II, n. 5876 del 2019).

Elemento decisivo è stata la delibera commissariale n. 6 dell’11.03.2025, con cui il Comune ha confermato che l’area è classificata in zona B1 “Zone residenziali consolidate ad alta densità” e che non è stato apposto alcun vincolo preordinato all’esproprio, né vi è volontà di reiterarlo. La riclassificazione da zona a viabilità a zona residenziale è stata letta come indice inequivocabile dell’assenza di una previsione ablatoria.

Su queste basi il Collegio ha ritenuto che i ricorrenti abbiano pienamente conseguito il bene della vita perseguito, essendo accertata in via amministrativa e giudiziale l’assenza di qualsiasi previsione urbanistica incidente negativamente sulla proprietà. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *