L’ottemperanza alla sentenza di condanna al pagamento della Carta Docente non richiede nuovi accertamenti e legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3571 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento, determina l’accertamento dell’inottemperanza. La mancata contestazione del credito nell’an e nel quantum comporta l’ordine all’amministrazione di effettuare i pagamenti entro un termine assegnato. Per il caso di ulteriore inutile decorso, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, con facoltà di delega, affinché provveda al pagamento entro un ulteriore termine, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è distratta in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per gli anni scolastici 2019/20 e 2021/22, ai sensi dell’art. 1, co. 121, l. n. 107/2015. La sentenza veniva notificata al Ministero, ma, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, nessun adempimento era intervenuto.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di provvedere al pagamento dell’importo dovuto, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza, e la condanna alle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che, rispetto al titolo esecutivo – passato in giudicato e ritualmente notificato – fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione in atti ha dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti neppure parziali, e la costituzione con memoria di stile non ha consentito di formulare deduzioni contrarie.
Il Collegio ha pertanto accertato l’inottemperanza del Ministero, rilevando che il credito non era contestato né nell’an né nel quantum. Da ciò è derivato l’ordine di provvedere integralmente ai pagamenti dovuti entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, il quale, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente, avrebbe dato corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, con oneri a carico dell’amministrazione.
La decisione si fonda sul consolidato principio per cui, in presenza di una sentenza di condanna non eseguita, il giudice dell’ottemperanza non deve compiere nuovi accertamenti ma deve assicurare l’integrale e tempestiva esecuzione del comando giudiziale, anche mediante la predisposizione del meccanismo sostitutivo del commissario ad acta.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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