Accesso agli atti e interesse del candidato pendente l’impugnativa concorsuale (TAR Sicilia n. 2705 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza del giudizio di annullamento degli atti di una procedura concorsuale radica l’interesse all’accesso documentale del candidato, anche quando gli atti richiesti si riferiscano a un segmento della selezione oggetto di parziale rinnovazione. L’ostensione è tuttavia limitata agli atti adottati fino alla presentazione della domanda, non essendo ammissibile una richiesta di accesso valevole per il futuro. Residua in capo all’amministrazione la facoltà di rinviare motivatamente l’accesso all’esito del procedimento, secondo la giurisprudenza in materia di selezioni concorsuali. Il giudice dispone l’estinzione del processo per la posizione del ricorrente rinunciante e accoglie nel resto il ricorso.
Il Fatto
I ricorrenti hanno partecipato a un concorso pubblico indetto dal Comune di Melilli con determina dirigenziale n. 1220 del 29 marzo 2024 per la copertura di dieci posti di istruttore di vigilanza. Ritenendo che diverse anomalie avessero viziato la selezione, hanno presentato distinte istanze di accesso agli atti della procedura nel novembre e nel dicembre 2024, senza ottenere riscontro dall’amministrazione.
Hanno quindi impugnato il silenzio-diniego. Il Comune si è costituito eccependo l’irricevibilità per tardivo deposito e l’inammissibilità per omessa notifica a un controinteressato. Con ordinanza n. 1241 del 15 aprile 2025 il Tribunale ha qualificato la notifica come nulla, non inesistente, disponendo la rinnovazione e l’integrazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto l’estinzione del processo per la posizione della ricorrente che ha rinunciato al giudizio. Nel resto rileva che la pendenza del separato giudizio di annullamento degli atti concorsuali radica l’interesse all’ostensione dei candidati.
Tale interesse permane anche in relazione al segmento della procedura oggetto di parziale rinnovazione delle prove orali. Il Tribunale valorizza, in particolare, la domanda subordinata di annullamento di tutti i provvedimenti impugnati, compreso il bando di concorso, da cui potrebbe derivare in astratto l’annullamento dell’intera procedura.
Il Collegio pone due precisazioni. Anzitutto, gli atti ostensibili sono solo quelli adottati fino al momento della presentazione delle domande di accesso, poiché non è ammissibile una domanda di accesso che valga per il futuro. In secondo luogo, resta la facoltà dell’amministrazione di rinviare motivatamente l’accesso al termine del procedimento, come affermato dalla giurisprudenza in materia di selezioni concorsuali, richiamata con rinvio alle argomentazioni e ai richiami normativi.
Il ricorso è quindi accolto nei limiti precisati. Ne consegue l’obbligo del Comune di ostendere senza ritardo gli atti richiesti, salva la facoltà di differirne motivatamente l’ostensione all’esito del procedimento. Le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza e del complessivo svolgimento della vicenda.
Nota della Redazione
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