Rimborso endoprotesi e recupero sconti: necessaria la comunicazione di avvio del procedimento (TAR Lombardia n. 2285 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La delibera regionale che modifica, con efficacia retroattiva, il criterio di rimborso delle endoprotesi impiantate in regime di ricovero e impone il recupero integrale degli sconti ottenuti dalle strutture accreditate nei confronti del servizio sanitario regionale incide in modo grave e diretto sulla sfera giuridica degli erogatori. Un intervento di tal genere richiede la comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente interlocuzione procedimentale del destinatario. L’omessa attivazione del contraddittorio non integra un vizio meramente formale quando il privato offre elementi idonei a dimostrare che il suo contributo partecipativo avrebbe potuto orientare diversamente l’esito provvedimentale. Il vizio assume, in tal caso, valenza sostanziale e determina l’annullamento dell’atto.

Il Fatto

La società ricorrente è ente accreditato e a contratto con il sistema sanitario regionale. Impugna davanti al TAR la D.G.R. n. XI/3245 del 16 giugno 2020, con cui la Regione ridefinisce il rimborso degli interventi chirurgici implicanti l’impianto di una endoprotesi per i ricoveri degli anni 2010-2019.

Il regime previgente riconosceva, in aggiunta al D.R.G., una percentuale del costo medio rilevato dell’endoprotesi impiantata, calcolato sulla base dei flussi di rendicontazione trasmessi dalle strutture. La nuova delibera stabilisce invece di non considerare gli sconti ottenuti dalle strutture nell’acquisto delle protesi e di recuperare l’intero valore degli sconti del periodo 2010-2019, senza rideterminare il costo medio. La ricorrente deduce, tra l’altro, la violazione delle garanzie procedimentali e l’illegittima retroattività della disciplina.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il primo motivo e assorbe le ulteriori censure, decidendo con la modalità redazionale semplificata dell’art. 74 c.p.a. Il punto di partenza è la constatazione che, per effetto della delibera impugnata, la modalità di rimborso subisce una variazione: per gli interventi realizzati tra il 2010 e il 2019 non vengono più considerati gli sconti di cui le strutture hanno beneficiato nell’acquisto delle endoprotesi, a differenza di quanto previsto per gli anni precedenti.

Si tratta, nella sostanza, di una modifica del criterio di rimborso che, intervenendo sul sistema applicato negli anni precedenti, necessitava di una fase di contraddittorio in sede procedimentale. Il Tribunale valorizza l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e ss. legge n. 241/1990, rilevando che la delibera determina un evidente e grave pregiudizio per le società titolari e gestori di strutture sanitarie di ricovero accreditate e a contratto con il servizio sanitario nazionale.

Il pregiudizio deriva dalla rideterminazione in diminuzione dei rimborsi riconosciuti per le protesi impiantate negli esercizi 2010-2019, con recupero integrale degli importi di sconto ottenuti. Il vizio non resta sul piano formale. Il Collegio sottolinea che la ricorrente, nella prospettazione delle ulteriori doglianze, ha offerto elementi idonei a fare quantomeno dubitare che il suo previo contributo partecipativo avrebbe potuto condurre a un differente esito provvedimentale.

Il vizio procedimentale si colora così di valenza sostanziale. L’Amministrazione ha conculcato le facoltà procedimentali della ricorrente senza che ciò possa ritenersi indifferente rispetto al contenuto dell’atto. Il ricorso è pertanto accolto e la delibera impugnata è annullata. Le spese di giudizio sono compensate per la natura della controversia e la novità della questione affrontata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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