Preavviso di rigetto non consuma dovere di esame delle osservazioni tardive (TAR Puglia n. 1230 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di dieci giorni assegnato all’interessato dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per presentare osservazioni avverso il preavviso di rigetto non ha carattere perentorio, difettando una qualificazione espressa in tal senso. Ne consegue che l’amministrazione procedente è tenuta a valutare le osservazioni e la documentazione prodotte dall’istante anche se tardive, purché anteriori all’adozione del provvedimento finale. Il dovere di esame si rafforza quando le deduzioni tardive abbiano evidente rilevanza istruttoria e quando il provvedimento conclusivo rechi argomentazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle enunciate nel preavviso, rispetto alle quali l’interessato non è stato posto in condizione di interloquire. In tali casi il diniego è illegittimo per violazione del contraddittorio procedimentale e va annullato, salva la riedizione del potere.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia il provvedimento con cui il Comune di Ceglie Messapica ha respinto la propria istanza di rilascio del permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione totale di un edificio, con identica volumetria e senza modifica della sagoma esterna, con sistemazione delle aree pertinenziali.
Il diniego è stato adottato in dichiarata esecuzione di una precedente sentenza del medesimo Tribunale, resa su ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Il Comune si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso, previa declaratoria di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina e disattende l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale. Il ricorso introduttivo contiene, infatti, l’esatta e specifica indicazione delle doglianze fatte valere e delle circostanze fattuali poste a loro fondamento.
Nel merito il Tribunale ritiene fondate le censure di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Richiamata la giurisprudenza amministrativa prevalente — TAR Piemonte n. 431 del 2024, TAR Veneto n. 377 del 2018, TAR Molise n. 144 del 2019, TAR Campania n. 1800 del 2018 — il Collegio ribadisce che il termine in questione, privo di espressa qualificazione legislativa, persegue una finalità collaborativa e deflattiva e non può essere considerato perentorio.
La ricostruzione dei fatti procedimentali è puntuale. Il preavviso di rigetto è stato adottato il 20.11.2020; le osservazioni documentate sono state inviate il 12.12.2020 e nuovamente inoltrate il 29.01.2021 unitamente a diffida; il diniego è intervenuto solo il 20.07.2022. L’amministrazione, dunque, avrebbe dovuto esaminare tutte le osservazioni e i documenti prodotti, ancorché pervenuti oltre il decimo giorno, ma comunque prima dell’adozione del provvedimento finale.
Tale dovere risulta tanto più stringente a fronte della evidente rilevanza del materiale istruttorio offerto in sede procedimentale e riproposto in giudizio: le foto aeree estratte dall’IGM e acquisite dal Ministero per i beni e le attività culturali, risalenti al 1943, al 1955 e al 1967. Tali allegazioni non sono state affatto valutate dal Comune. Il Collegio attribuisce inoltre valore indiziario — pur priva di autonoma valenza probatoria — alla dichiarazione sulla data di realizzazione del manufatto, proveniente dal soggetto richiedente le aerofotogrammetrie del 1967.
Il Tribunale rileva infine un ulteriore profilo di illegittimità: il diniego contiene argomentazioni aggiuntive rispetto a quelle del preavviso, con specifico riferimento alla disciplina del PAI, rispetto alle quali la ricorrente non è stata messa in condizione di interloquire. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego e salvezza della riedizione del potere; le restanti questioni restano assorbite e le spese sono eccezionalmente compensate.
Nota della Redazione
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