Silenzio inadempimento superato da atto espresso e carenza di interesse (TAR Calabria n. 1836 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio inadempimento è inammissibile per carenza di interesse quando, prima della sua notifica, l’amministrazione abbia adottato un atto espresso conclusivo del procedimento. Il termine di conclusione del procedimento previsto in via residuale dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 ha carattere meramente ordinatorio e acceleratorio: la sua violazione non produce l’illegittimità del provvedimento conclusivo, salvo che una norma specifica lo qualifichi come perentorio o commini la decadenza. Il provvedimento tardivo è pertanto irregolarità non viziante, e la domanda di annullamento deve essere sostenuta da motivi specifici ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo non può infine pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale dell’istanza, perché ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. in nessun caso può decidere con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.
Il Fatto
La ricorrente, associazione gestore di un asilo nido, inoltrava il 13 maggio 2020 al SUAP del Comune una richiesta di accreditamento della struttura ai sensi della legge regionale n. 15/2013 e del relativo regolamento regionale n. 9/2013. Secondo la prospettazione, la pratica restava inevasa per un conflitto di competenze tra l’ufficio comunale e l’ambito territoriale sociale.
Con nota prot. n. 193 del 30 marzo 2021 il Comune disponeva la sospensione della procedura di accreditamento. Il ricorso, notificato il 2 aprile 2021, chiedeva l’accertamento del silenzio inadempimento, l’annullamento della nota di sospensione, la condanna a provvedere con nomina del commissario ad acta e il risarcimento del danno. Il Comune non si costituiva. All’udienza il Collegio segnalava possibili profili di inammissibilità e improcedibilità; respinta l’istanza di rinvio, la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio definisce la controversia in rito, prescindendo dal difetto di notifica all’ambito territoriale sociale. La domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere è inammissibile per carenza di interesse: al momento della notifica del ricorso era già stato emanato un atto espresso, adottato il 30 marzo 2021.
Quanto alla domanda di annullamento della nota di sospensione, il ricorso non muove motivi specifici avverso di essa, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. proc. amm. Il mero decorso del termine procedimentale non supplisce a questa lacuna.
Sul piano sostanziale il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il termine residuale dell’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 è ordinatorio, non perentorio: la sua violazione determina un’irregolarità non viziante e non l’illegittimità dell’atto conclusivo. A sostegno sono citate Cons. Stato, Sez. VII, n. 6854 del 2024, nonché Cons. Stato, Sez. III, n. 5517 del 2021, Sez. VII n. 3875 del 2022, Sez. V n. 2196 del 2019, Sez. III n. 6044 del 2017 e Sez. VI n. 1084 del 2012. L’atto del 30 marzo 2021 non è dunque illegittimo per il solo decorso del termine.
Il Collegio esclude infine di poter valutare la fondatezza dell’istanza di accreditamento e la conseguente condanna richiesta ex art. 31 cod. proc. amm.: l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. vieta al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della definizione in rito.
Nota della Redazione
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