Cessazione parziale della materia del contendere e condanna alle spese nel giudizio di ottemperanza (TAR Lazio n. 13694 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione, da parte dell’Amministrazione, dell’atto richiesto dalla sentenza passata in giudicato comporta la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente alla domanda di inserimento nella graduatoria, con attribuzione del punteggio spettante, quando l’interesse sostanziale risulta integralmente soddisfatto. La domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di ottemperanza e al giudizio di merito, documentata dal certificato di passaggio in giudicato, conserva invece autonoma rilevanza processuale e va accolta sulla base del principio di soccombenza, desumibile dall’esito del primo giudizio e dal successivo riesame in autotutela. In caso di perdurante inadempimento all’ordine di pagamento delle spese, il giudice dell’ottemperanza nomina un commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi, su istanza di parte e previa verifica dell’eventuale intervento adempimento.
Il Fatto
Il Comune di Castel San Lorenzo, quale comune capofila, aveva impugnato i provvedimenti di esclusione dalla graduatoria del “Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”, pubblicato in G.U. n. 164 del 15 luglio 2023, in esecuzione del D.P.C.M. 16 maggio 2022. Con sentenza del TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, la domanda era stata accolta, con annullamento dei provvedimenti di esclusione e obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza, oltre alla condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dei Comuni ricorrenti.
A fronte della mancata attuazione della sentenza, il Comune proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese dei due giudizi. Nel corso del giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri depositava un D.P.C.M., pubblicato il 30 giugno 2026, recante l’integrazione della graduatoria con l’inserimento del Comune ricorrente, chiedendo l’accertamento della cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che il parziale soddisfacimento della pretesa, con l’adozione del D.P.C.M. di integrazione della graduatoria, determina la cessazione della materia del contendere esclusivamente in relazione alla domanda di inserimento del Comune nella graduatoria, con attribuzione del punteggio spettante, in quanto l’interesse sostanziale è stato integralmente soddisfatto dall’Amministrazione.
La domanda di condanna al pagamento delle spese di lite, invece, non è stata assorbita, poiché il pagamento delle spese del primo giudizio, liquidate in favore dei Comuni, non risultava avvenuto. Il Tribunale ha valorizzato il certificato di passaggio in giudicato della sentenza, prodotto dalla parte ricorrente, quale presupposto per l’accoglimento della relativa domanda.
La regolazione delle spese è stata operata in applicazione del principio di soccombenza, desumibile dai motivi del ricorso e dall’esito del riesame in autotutela. Le spese del presente giudizio sono state liquidate in favore del difensore antistatario, con condanna in solido delle Amministrazioni resistenti, oltre al rimborso del contributo unificato.
Per garantire l’effettività dell’esecuzione, il giudice ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di dare esecuzione alla parte del dispositivo relativa alle spese entro sessanta giorni, nominando sin da ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, con termine di novanta giorni per gli adempimenti sostitutivi.
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Nota della Redazione
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