Forza maggiore per piogge intense e decadenza aiuto vitivinicolo (TAR Emilia-Romagna n. 378 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di aiuti agricoli, l’elenco delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali di cui all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 e all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 702/2014 ha natura non esaustiva. Le precipitazioni piovose di rilevante ed eccezionale intensità e frequenza, che rendono impraticabili i terreni e impediscono l’ultimazione dei lavori entro il termine, integrano gli estremi della forza maggiore, purché superino l’ordinarietà e, quindi, la prevedibilità del rischio d’impresa. La causa di forza maggiore, comunicata dal beneficiario nel corso del sopralluogo amministrativo effettuato entro i quindici giorni lavorativi dalla sua insorgenza, esclude la responsabilità per l’inadempimento e rende illegittimo il provvedimento di decadenza totale dell’aiuto. La clausola del bando che esclude l’operatività della forza maggiore rispetto al termine di ultimazione dei lavori è irrilevante quando sia la stessa amministrazione ad aver derogato a quel termine prorogandolo proprio in ragione di eventi atmosferici eccezionali.
Il Fatto
La società ricorrente, ammessa al finanziamento per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all’articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (campagna 2021/2022), otteneva l’anticipo dell’80% del contributo. Dopo plurime proroghe disposte dalla Regione per eventi meteorologici eccezionali, il termine finale per l’ultimazione dei lavori era fissato al 25 giugno 2024. La società ultimava i lavori il 2 luglio 2024, a causa di intense precipitazioni verificatesi tra il 23 e il 26 giugno 2024.
L’amministrazione, ritenendo le piogge non riconducibili a calamità naturale, disponeva la decadenza totale dall’aiuto, la revoca del contributo concesso e il recupero del 110% dell’anticipo liquidato. La società impugnava il provvedimento, deducendo la sussistenza della forza maggiore e l’illegittimità della clausola della delibera di Giunta che escludeva l’operatività dell’istituto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna richiama la nozione di forza maggiore delineata dalla comunicazione della Commissione Europea del 30 maggio 2024, fondata su un elemento oggettivo (circostanze anormali, estranee e non controllabili dall’operatore) e uno soggettivo (obbligo di premunirsi senza sacrifici eccessivi). Precisa che gli elenchi di cui all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 e all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 702/2014 non sono tassativi.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio osserva che il territorio interessato è stato colpito, da febbraio a giugno 2024, da rilevanti fenomeni piovosi, culminati nei 120 mm di pioggia caduti in tre giorni tra il 23 e il 26 giugno 2024. La frequenza e l’intensità del fenomeno, non contestate dall’amministrazione, integrano la forza maggiore, superando l’ordinarietà e la prevedibilità del rischio d’impresa. Il TAR ritiene illogica e contraddittoria la conclusione dell’amministrazione secondo cui le precipitazioni, “per quanto intense”, non avrebbero avuto impatto catastrofico, tanto più che la stessa Regione aveva disposto proroghe proprio in ragione delle piogge eccezionali.
Quanto al requisito della comunicazione tempestiva, il Collegio rileva che la ricorrente ha reso nota la causa di forza maggiore nel corso del sopralluogo del 27 giugno 2024, entro i quindici giorni lavorativi previsti dal punto 20 delle Disposizioni applicative. Irrilevante è, infine, la clausola del paragrafo 12 che escludeva l’operatività della forza maggiore oltre il termine del 31 maggio 2023, poiché la stessa Regione, con successivi provvedimenti, ha derogato a tale termine prorogandolo per eventi meteorologici eccezionali.
Alla luce di tali argomentazioni, assorbite le residue censure, il ricorso è accolto. Il TAR annulla il provvedimento di decadenza e condanna la Regione ad ammettere la società al beneficio, con spese a carico dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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