No ius variandi per gli aggiornamenti tariffari alla scadenza dell’offerta energetica (Cons. Stato n. 2438 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3 del d.l. 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni in legge 21 settembre 2022 n. 142, introduce una misura eccezionale di limitazione della libertà negoziale e va interpretato in senso tassativo. Il divieto di modifica unilaterale delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas opera esclusivamente rispetto all’esercizio dello ius variandi in senso stretto, cioè alla variazione del prezzo imposta dal fornitore durante la vigenza dell’offerta economica per giustificato motivo. Restano fuori dal perimetro applicativo gli aggiornamenti tariffari che intervengono alla scadenza delle condizioni economiche originarie, in forza di clausole di ultrattività e rinnovo tacito previamente negoziate. In tali ipotesi la modifica non è unilaterale, perché si fonda su un meccanismo contrattuale accettato dal consumatore, il quale conserva il diritto di recesso.
Il Fatto
Nel contesto della crisi energetica seguita al conflitto russo-ucraino, il d.l. n. 115/2022 ha sospeso fino al 30 aprile 2023 l’efficacia delle clausole che consentono al fornitore di energia elettrica e gas di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative al prezzo.
L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento per pratiche commerciali scorrette nei confronti di un fornitore, contestando l’invio di comunicazioni di rinnovo che avrebbero aggirato il divieto normativo. Dopo un provvedimento cautelare, parzialmente revocato a seguito di un’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, l’Autorità ha concluso il procedimento con una sanzione di dieci milioni di euro. Il TAR Lazio ha annullato il provvedimento sanzionatorio, richiamando un proprio precedente. L’Autorità ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della norma come eccezionale, in quanto incide sul principio generale della libertà negoziale, e ne deduce l’esigenza di una lettura tassativizzante. Elemento centrale dell’economia del testo è l’avverbio “unilateralmente”, che circoscrive l’ambito di applicazione.
La disposizione, dunque, non colpisce ogni modifica del regolamento contrattuale incidente sul prezzo finale, ma la sola figura dello ius variandi per giustificato motivo, come delineata dall’art. 10 della direttiva n. 2019/944, dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 210/2021 e dall’art. 13.1 del Codice di Condotta Commerciale di ARERA. Restano escluse le ipotesi di aggiornamento alla scadenza delle originarie condizioni economiche, perché in questi casi la modifica non avviene per iniziativa del solo fornitore, ma sulla base di un meccanismo negoziato e di una libera scelta del consumatore di non recedere.
La Corte conforta tale lettura con i lavori preparatori e con il comunicato congiunto AGCM-ARERA del 13 ottobre 2022, che distingue le modifiche unilaterali intervenute prima della scadenza dai rinnovi delle condizioni scadute. Quanto alle offerte cd. placet, il Collegio ritiene la struttura negoziale analoga a quella dei contratti esaminati.
La successiva novella del decreto milleproroghe non assume portata innovativa: si limita a precisare quanto già implicitamente ricavabile dal testo originario. Nel caso concreto, le variazioni contestate si fondano su clausole di ultrattività (“fino a diversa comunicazione” e “fino alla comunicazione del nuovo periodo di applicabilità”) che operano alla scadenza del termine originario, a seguito di rinnovo tacito. La struttura formale dei contratti è dato non dirimente.
Irrilevante è l’eccezione dell’Autorità secondo cui, per effetto della proroga tacita, non sussisterebbe più una scadenza determinata: la scadenza originaria è predeterminata all’atto della stipula e conoscibile dal consumatore. L’appello è pertanto infondato e i motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a. restano assorbiti. Le spese sono integralmente compensate in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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