La rappresentazione grafica nel titolo edilizio non sana l’abuso (Cons. Stato n. 2443 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il titolo edilizio legittima esclusivamente gli interventi oggetto di specifica e documentata istanza e non si estende alle opere soltanto rappresentate nelle planimetrie allegate alla domanda. La pregressa conoscenza dell’opera da parte dell’amministrazione, anche protratta per lungo tempo, non integra alcuna forma di assenso implicito né di sanatoria tacita, e non fa sorgere un affidamento tutelabile in presenza di una situazione contra legem. In caso di parziale difformità dal permesso di costruire, l’ordine di rimozione va notificato al responsabile dell’abuso, individuato nel committente dei lavori, e la perdita successiva della proprietà non ne inficia la legittimità, incidendo al più sull’esecuzione. L’indicazione dell’area da acquisire non è requisito di validità dell’ingiunzione, potendo essere compiuta con atti successivi di natura dichiarativa.

Il Fatto

Il Comune di un centro della Toscana ha adottato un’ordinanza di rimozione e demolizione di interventi eseguiti su un capannone industriale, qualificati come trasformazione urbanistica in difformità dai titoli abilitativi, con incremento di volumi e superfici utili. L’atto richiamava espressamente il paradigma dell’art. 206 della legge regionale in materia edilizia, cioè gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire.

Contro il provvedimento hanno agito l’originaria proprietaria e committente dei lavori, la società succeduta nella titolarità di una porzione dell’immobile e l’attuale proprietaria e locataria di altre porzioni. Il TAR ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti, ritenendo indeterminato l’ordine per essere stato emesso anche nei confronti di un soggetto estraneo alla realizzazione dell’abuso e non più nella disponibilità del bene. Le società hanno appellato i capi di rigetto; il Comune ha proposto appello incidentale avverso il capo di accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello principale e accoglie quello incidentale. Sul primo motivo, le appellanti sostenevano che le opere fossero state rappresentate all’amministrazione in tre occasioni e che il condono del 1999 avesse ricompreso anche le porzioni non sanate. La tesi è manifestamente infondata: non si configura un provvedimento implicito di assenso per il solo fatto che le opere risultino da precedenti documenti dell’ente. Il privato richiedente, e non l’amministrazione, è onerato di dimostrare lo stato dei luoghi e la legittimazione dell’edificazione esistente, secondo l’indirizzo richiamato (Cons. Stato n. 5542/2022). L’accertata agibilità dei locali resta irrilevante, fondandosi su presupposti che prescindono dalla regolarità urbanistica.

Il secondo motivo, sul preteso stato legittimo ricavabile dall’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001, è parimenti infondato. La censura non dimostra il proprio presupposto fattuale, cioè l’esistenza di opere esentate dal titolo per l’epoca di costruzione, e il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 217/2022 si ritorce contro gli appellanti, perché conferma che lo stato legittimo va desunto da documentazione probante e dai titoli che hanno disciplinato l’ultimo intervento sull’intero immobile. I titoli invocati riguardano tutti interventi specifici e parziali, come chiarito da Cons. Stato n. 4127/2025 e, per il testo modificato, da Cons. Stato n. 1382/2025.

Il terzo motivo è inammissibile per assoluta genericità, non comprendendosi quale capo della sentenza sia contestato né su quali argomenti specifici. Il quarto, sulla mancata indicazione dell’area da acquisire, è infondato: la giurisprudenza pacifica (Cons. Stato n. 5471/2017) esclude che tale omissione costituisca ragione di illegittimità dell’ingiunzione a demolire.

Sull’appello incidentale, il Collegio rileva l’errore del TAR: la censura accolta aveva come parametro l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, norma inconferente perché relativa alla totale difformità o all’assenza di titolo. Il provvedimento richiamava invece l’art. 34, che pone l’ordine a carico dei responsabili dell’abuso. La committente dei lavori era stata correttamente indicata tra i destinatari, indipendentemente dalla perdita della proprietà: profilo che incide sull’esecuzione, non sulla legittimità. L’atto ha contenuto demolitorio e non ablatorio, onde nessun coinvolgimento necessario dell’attuale proprietà.

Infine, la domanda di sanatoria depositata il 31 dicembre 2025 non rende inefficace il provvedimento: ne determina la mera sospensione dell’efficacia, secondo l’indirizzo richiamato (Cons. Stato n. 9148/2023). Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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