Ius variandi e rinnovi tariffari fuori dal congelamento del decreto Aiuti bis (Cons. Stato n. 2487 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3 del d.l. 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022 n. 142, introduce una misura eccezionale di limitazione ex lege della libertà negoziale e va pertanto interpretato in senso tassativizzante. Il divieto di modifica unilaterale delle condizioni economiche colpisce la sola figura dello ius variandi in senso stretto, esercitato per giustificato motivo durante la vigenza dell’offerta economica e prima della sua scadenza naturale. Restano fuori dal perimetro applicativo gli aggiornamenti tariffari operati alla scadenza delle condizioni economiche, i quali non avvengono unilateralmente ma sulla base di un meccanismo di rinnovo automatico con ultrattività delle condizioni originarie, preventivamente negoziato tra le parti e fondato sulla libera scelta del consumatore di non recedere. La successiva novella del decreto milleproroghe non ha portata innovativa, limitandosi a precisare quanto già desumibile dal testo originario.
Il Fatto
Nel contesto della crisi energetica seguita al conflitto russo-ucraino, il d.l. n. 115/2022 ha sospeso fino al 30 aprile 2023 l’efficacia delle clausole contrattuali che consentono al fornitore di energia elettrica e gas di modificare unilateralmente le condizioni generali relative al prezzo. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento verso una società fornitrice, contestando pratiche commerciali scorrette per aver inviato numerose comunicazioni di rinnovo che, a suo dire, avrebbero aggirato il divieto normativo.
Definito il procedimento con provvedimento sanzionatorio, la società lo ha impugnato davanti al TAR Lazio, che ha accolto il ricorso annullando il provvedimento. L’Autorità ha proposto appello principale, mentre la società ha spiegato appello incidentale condizionato e riproposto i motivi assorbiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende le mosse dal carattere eccezionale della disposizione, che deroga al principio generale della libertà negoziale e impone una lettura restrittiva. In questa prospettiva assume rilievo decisivo l’avverbio “unilateralmente“, che circoscrive l’ambito applicativo alla sola ipotesi in cui il fornitore intervenga sul prezzo prima che spiri il termine base del contratto e prima che si esaurisca la sua durata naturale.
La Corte richiama la nozione di ius variandi per giustificato motivo delineata dall’art. 10 della direttiva n. 2019/944, dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 210/2021 e dall’art. 13 del Codice di Condotta Commerciale approvato dall’ARERA. In tale cornice rientra la modifica comunicata durante il periodo di validità del rapporto, non l’aggiornamento tariffario che si colloca alla scadenza delle condizioni economiche.
Il dato testuale è confortato dagli elementi sistematici e dai lavori preparatori: l’ordine del giorno approvato in sede di conversione, il dossier del Servizio Studi parlamentare e il comunicato congiunto AGCM-ARERA del 13 ottobre 2022, che distingue nettamente le modifiche unilaterali anticipate dai rinnovi delle condizioni scadute. Il Collegio ribadisce la coerenza con la propria ordinanza cautelare n. 5986 del 22 dicembre 2022 e con la recente Cons. Stato, sez. VI, n. 2438 del 23 marzo 2026.
Quanto alla novella del decreto milleproroghe, essa non innova il quadro: si limita a recepire l’interpretazione già desumibile dal testo originario. Nel caso concreto, le comunicazioni contestate riguardavano clienti le cui tariffe, dopo la scadenza dell’offerta economica, erano in regime di proroga tacita per effetto di una clausola di ultrattività: si tratta dunque di variazioni legittimamente apportate, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Il Collegio ritiene irrilevante la doglianza sull’asserita non conoscibilità della scadenza da parte dei consumatori, poiché il termine era predeterminato all’atto della stipula e, nei rapporti risalenti, il consumatore ha beneficiato a lungo della tariffa originaria. L’appello principale va pertanto respinto; l’appello incidentale condizionato è dichiarato improcedibile per carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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