Messa in sicurezza del fondo legittima, illegittimo il progetto di consolidamento (Cons. Stato n. 2474 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto dell’urgenza richiesto dall’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 non viene meno per il carattere risalente della situazione di instabilità e per la pregressa inerzia dell’amministrazione, ove tale situazione si sia evoluta e aggravata fino a rendere attuale e imminente il pericolo per la pubblica incolumità. L’ordinanza sindacale contingibile e urgente prescinde dall’accertamento delle cause della situazione di pericolo e dell’eventuale responsabilità di terzi, compresa quella pubblica, essendo i proprietari del fondo in rapporto diretto con la res fonte di pericolo. L’ordine di presentazione ed esecuzione di un progetto di consolidamento dell’intera parete rocciosa, in quanto misura di sistemazione di lungo periodo, differibile e indeterminata nel suo oggetto, eccede invece i limiti dello strumento extra ordinem e deve essere annullato. L’art. 30, quarto comma, cod. strada non impone una modalità attuativa del riparto di responsabilità e non esclude il ricorso all’ordinanza ex art. 54 t.u.e.l. in presenza dei relativi presupposti.
Il Fatto
I comproprietari di un ampio fondo roccioso, adiacente a un sentiero comunale e a una scalinata, hanno impugnato davanti al TAR Liguria l’ordinanza con cui il Sindaco aveva intimato loro, ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000, la messa in sicurezza di una porzione di parete interessata da un movimento franoso e la presentazione di un progetto di consolidamento dell’intera parete.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, escludendo l’utilizzabilità di documenti depositati oltre il termine, riconducendo la titolarità dell’area alla proprietà privata e ritenendo sussistenti sia l’urgenza sia gli altri presupposti dell’atto. I ricorrenti hanno proposto appello con sei motivi e riproposizione della domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge le censure sulla inutilizzabilità dei documenti: la rinuncia ai termini a difesa dichiarata in sede cautelare comporta, secondo la sistematica dell’art. 73 c.p.a. e il principio del contraddittorio, la rinuncia a tutte le facoltà difensive connesse, compreso il deposito di memorie e documenti.
Quanto alla proprietà, la Corte conferma l’accertamento del primo giudice, fondato sull’esame degli atti di acquisto e donazione, sulle risultanze catastali, sul verbale di sopralluogo e sulla documentazione fotografica: la rete di protezione non è elemento attributivo della proprietà ma identificativo del luogo di origine della frana. Irrilevante è la delibera di accettazione della donazione, priva di impegni di messa in sicurezza del fondo rimasto privato.
Sul presupposto dell’urgenza, il pericolo si è oggettivamente aggravato tra il novembre 2023 e il luglio 2024, con rotture della rete e dei tiranti e possibile riversamento del materiale a valle. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la risalenza della situazione e la pregressa inerzia non escludono il requisito quando il pericolo diviene imminente. Irrilevante è l’eventuale concorso dell’amministrazione nella causazione della instabilità, rimesso a rimedi civilistici. I divieti di transito e le recinzioni sono rimedi provvisori che non escludono, anzi rendono più evidente, l’urgenza di una misura diretta sulla causa.
Il quarto motivo è fondato solo in parte. L’art. 30, quarto comma, cod. strada non esclude il ricorso all’art. 54 t.u.e.l. e l’art. 31 cod. strada non sottrae ai proprietari l’obbligo di manutenzione delle ripe. Non altrettanto legittimo è l’ordine di progetto di consolidamento dell’intera parete: per ampiezza dell’oggetto e per natura di misura di lungo periodo, esso è differibile ed esula dai poteri extra ordinem.
Con il sesto motivo la Corte conferma la ragionevolezza del termine di dieci giorni per la messa in sicurezza, ma lo esclude per il consolidamento, che richiede tempi ben più lunghi. L’ordinanza è pertanto annullata in parte qua, fermo l’ordine di messa in sicurezza. La domanda risarcitoria è respinta per difetto di pregiudizio, e le spese dei due gradi sono compensate.
Nota della Redazione
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