IVA di gruppo e controllo indiretto mediante somma di quote di più controllate (Cass. civ. Sez. 5 n. 16016 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della verifica dei requisiti per l’applicazione della liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972, l’ente o la società controllante può esercitare il possesso delle quote o delle azioni superiori al cinquanta per cento sia direttamente sia indirettamente, così come previsto dall’art. 2 del d.m. 13 dicembre 1979. In caso di controllo indiretto, il possesso maggioritario può essere conseguito anche sommando le quote o le azioni possedute da più società direttamente controllate, non essendo necessaria la detenzione della maggioranza da parte di una singola controllata. Il concetto di controllo ai fini IVA va inteso alla luce del diritto unionale in senso ampio e una sua restrizione è giustificabile solo per prevenire frodi o evasioni, non per una mera interpretazione letterale della norma regolamentare.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento IVA per l’anno 2015 nei confronti di due società, contestando la mancata sussistenza dei presupposti per l’adesione al regime della liquidazione dell’IVA di gruppo da parte della capogruppo. Secondo l’Ufficio, il controllo richiesto dalla legge non sussisteva perché la società controllante non deteneva direttamente la maggioranza delle quote della controllata, essendo questa posseduta complessivamente al cento per cento da due società a loro volta interamente controllate dalla capogruppo stessa.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso delle contribuenti, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, riformando la sentenza di prime cure, ne accoglieva gli appelli riuniti. Il giudice d’appello riteneva infatti che l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria non fosse sostenibile alla luce dell’evoluzione normativa, poiché la società controllante disponeva indirettamente dell’intero pacchetto azionario. Avverso tale decisione l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminato il primo motivo di ricorso, ricostruisce il quadro normativo distinguendo nettamente il regime della liquidazione dell’IVA di gruppo (art. 73, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972) dal regime del gruppo IVA (artt. 70-bis ss. dello stesso decreto), introdotto solo a seguito del recepimento della direttiva 2006/112/CE. Nel primo caso permangono più soggetti passivi indipendenti, con la controllante che presenta una dichiarazione unica nella quale confluiscono anche le posizioni delle controllate; nel secondo, invece, si realizza un soggetto passivo unico. La diversità dei regimi non esclude tuttavia, ad avviso della Corte, che i principi del diritto unionale possano essere impiegati a fini interpretativi, essendo le finalità delle due discipline tendenzialmente coincidenti.

Con riferimento alla nozione di controllo, la Corte afferma che essa non può essere mutuata dal diritto civile o commerciale, ma va desunta essenzialmente dai vincoli finanziari, economici e organizzativi indicati dalla normativa dell’Unione, senza vincoli quantitativi di partecipazione al capitale della controllata. Ne consegue che il limite quantitativo previsto dalla disciplina italiana per l’applicazione della liquidazione dell’IVA di gruppo, ossia il possesso di una partecipazione superiore al cinquanta per cento, può trovare giustificazione esclusivamente ove risulti necessario e adeguato alla prevenzione di condotte abusive, frodi o evasioni fiscali.

Sulla base di tali premesse, la Corte ritiene corretta l’interpretazione del giudice d’appello. Il controllo rilevante può essere anche indiretto o “a catena”, come emerge testualmente dall’art. 2 del d.m. 13 dicembre 1979, che fa riferimento al possesso di quote o azioni da parte della controllante «o da un’altra società controllata da questi». Quanto alla possibilità di sommare le partecipazioni possedute da più controllate, il principio si ricava in via interpretativa dalla ratio della disposizione: la capogruppo esercita, tramite le società da lei controllate, una quota complessiva maggioritaria che le attribuisce il pieno potere decisionale, in modo equivalente all’ipotesi di controllo diretto. Un’interpretazione restrittiva e meramente letterale non risulterebbe, peraltro, giustificata dall’esigenza di contrastare le frodi.

Il secondo motivo, riguardante il riconoscimento delle sanzioni a seguito dell’appello incidentale dell’Ufficio, è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo conseguente al rigetto del primo. La Corte rigetta pertanto il ricorso, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità in ragione della novità e complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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