Vincite da case da gioco UE non tassabili come redditi diversi (Cass. civ. Sez. 5 n. 2240 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri dell’Unione europea non possono essere assoggettate a tassazione come redditi diversi ai sensi degli artt. 67, primo comma, lett. d) e 69, primo comma, del d.P.R. n. 917/1986, nella formulazione vigente ratione temporis. Deve escludersi, infatti, qualsivoglia restrizione discriminatoria alla libera prestazione dei servizi garantita dall’art. 56 TFUE — nei confronti non soltanto dei prestatori ma anche dei destinatari — rispetto ai redditi simili provenienti da case da gioco situate nel territorio nazionale, potendosi giustificare un diverso trattamento solo in presenza di comprovati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica ai sensi dell’art. 52 TFUE. Il regime di tassazione delle vincite, al netto delle trattenute alla fonte che è onere del contribuente dimostrare, non può pertanto essere diverso a seconda che esse siano conseguite in Italia o in un altro Paese aderente all’Unione europea.
Il Fatto
Nel dicembre 2009 il contribuente partecipava a un torneo di poker in presenza presso una casa da gioco autorizzata a Praga, riscuotendo una vincita di € 48.000,00 che non dichiarava al Fisco italiano. All’esito di controlli su ampia scala finalizzati a contrastare l’evasione fiscale sul gioco d’azzardo internazionale, la Guardia di Finanza formava processo verbale di constatazione il 16 settembre 2011, cui seguiva avviso di accertamento sintetico con ripresa a tassazione della somma quale reddito diverso ai fini dell’art. 67, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973.
L’atto impositivo era impugnato dal contribuente, che trovava limitato apprezzamento delle proprie ragioni in appello, con annullamento delle sole sanzioni. Il contribuente ricorre per cassazione con sei motivi di doglianza, mentre l’Agenzia delle entrate resta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, strettamente connessi, vertendo entrambi sul sistema italiano di tassazione dei proventi di vincita realizzati all’estero. Con il primo motivo il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 18, 52 e 56 TFUE nonché dell’art. 69, comma 1-bis, del d.P.R. n. 917/1986, lamentando la disparità di trattamento tra i proventi tratti da case da gioco autorizzate in Italia e quelli provenienti da case da gioco situate in altri Stati UE; con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al principio della doppia imposizione di matrice convenzionale.
La Suprema Corte richiama il proprio consolidato orientamento, confermato anche di recente, affermando che le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati dell’UE non possono essere assoggettate a tassazione come redditi diversi. Il diverso trattamento fiscale riservato alle vincite conseguite all’estero rispetto a quelle realizzate nel territorio nazionale integra, infatti, una restrizione discriminatoria alla libera prestazione dei servizi garantita dall’art. 56 TFUE, che troverebbe giustificazione solo in presenza di comprovate esigenze di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica ex art. 52 TFUE.
La Corte di legittimità richiama altresì la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 22 ottobre 2014, resa nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13, che ha dichiarato gli artt. 52 e 56 TFUE ostativi a una normativa nazionale che assoggetti all’imposta sul reddito le vincite realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, esonerando invece redditi simili quando provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale.
Accertato che la sentenza impugnata non ha esaminato né considerato tali princìpi, la Corte ne dispone la cassazione con rinvio. Dall’accoglimento dei primi due motivi restano assorbiti gli altri quattro, relativi a doglianze di omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi, questioni che potranno essere affrontate nel giudizio di rinvio.
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Nota della Redazione
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