La convalida per mancata comparizione non richiede la disamina analitica delle censure (Cass. civ. Sez. 2 n. 16093 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione avverso i provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, l’ordinanza con la quale il giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizione alla prima udienza dell’opponente è sufficientemente motivata ove dia espressamente atto di aver valutato la documentazione hinc et inde prodotta, ritenendola inidonea a incidere sulla pretesa sanzionatoria, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna delle censure. La motivazione apparente o avulsa dalle risultanze documentali costituisce vizio rilevabile in sede di legittimità. Il verbale di accertamento di violazione del codice della strada, in quanto redatto da pubblico ufficiale, fa piena prova dei fatti materiali direttamente percepiti dal verbalizzante, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fino a querela di falso. La non contestazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c. opera sul terreno della prova libera e non può prevalere sulla prova privilegiata.
Il Fatto
Nel 2020 il ricorrente proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Voghera avverso un verbale di accertamento della violazione dell’art. 148, commi 11 e 16, c.d.s., per aver superato veicoli fermi a un semaforo spostandosi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia. L’opponente deduceva l’insussistenza della violazione, sostenendo di aver proseguito diritto dalla corsia di sinistra senza invadere la carreggiata opposta e, in via subordinata, che la condotta integrava al più la violazione dell’art. 146, comma 2, c.d.s.
All’udienza dell’8 giugno 2021 nessuna delle parti compariva e il Giudice di pace convalidava il provvedimento opposto. Il Tribunale di Pavia rigettava l’appello, con sentenza avverso cui il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato i primi due motivi, esaminati congiuntamente, con i quali si denunciava l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 7, comma 9, lett. b, d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 112 c.p.c., censurando la conferma della convalida per mancata comparizione dell’opponente senza esame della documentazione allegata al ricorso in opposizione. La Corte ha confermato il principio, richiamando le Sezioni Unite n. 10506 del 2010 e Cass. n. 24388 del 2017, secondo cui l’ordinanza di convalida è sufficientemente motivata ove il giudice dia atto di aver valutato la documentazione prodotta, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna censura ed esclusa la possibilità, in sede di legittimità, di sindacarne la fondatezza o la persuasività. Nel caso di specie, ha rilevato la Corte, il Tribunale aveva comunque proceduto a un autonomo esame della documentazione, compiendo la verifica rimessagli dalla norma e dando conto in motivazione della sua inidoneità a inficiare l’efficacia probatoria privilegiata del verbale.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. La censura, pur formulata come violazione di legge, mirava a un diverso apprezzamento del fatto accertato. La Corte ha chiarito che l’attestazione del fatto materiale percepito direttamente dai verbalizzanti, ovvero lo spostamento nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia, è coperta dall’efficacia probatoria privilegiata dell’art. 2700 c.c. La qualificazione giuridica della condotta resta sindacabile, ma non la circostanza di fatto attestata, che può essere superata solo con la querela di falso. Quanto al principio di non contestazione, la Corte ha precisato che l’art. 115 c.p.c. non impone al giudice di tenere per accertata una circostanza difforme da quella attestata con prova legale.
Il quarto motivo, con cui si denunciava la violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 111 Cost. per la reiezione implicita della tesi sulla configurabilità della violazione dell’art. 148 c.d.s., è stato ritenuto infondato. La motivazione della sentenza impugnata, per quanto concisa, attinge il minimo costituzionale: il Tribunale ha individuato la ragione della decisione nell’efficacia probatoria privilegiata del verbale e nella mancata proposizione della querela di falso, in un percorso argomentativo compiuto e intelligibile che non si risolve in una motivazione apparente.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria di nulla da statuire sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo la Prefettura svolto attività difensiva, e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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