IVA e operazioni inesistenti: onere probatorio e valutazione globale degli indizi (Cass. civ. Sez. V n. 22695 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’onere di provare l’esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto con presunzioni semplici, quali l’assenza di una idonea struttura organizzativa. Spetta invece al contribuente, per ottenere la detrazione, provare l’effettiva esistenza delle operazioni, non essendo sufficiente l’esibizione della fattura né la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. Compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo sulla corretta applicazione dell’art. 2729 cod. civ., quando il giudice di merito non abbia fatto buon uso del materiale indiziario. Gli indizi vanno valutati in modo globale e non atomistico, traendo reciproco vigore l’uno dall’altro.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a una società un avviso di accertamento con cui contestava l’indebita detrazione di IVA per l’anno 2014, relativa a fatture emesse per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La contestazione traeva origine da un processo verbale di constatazione, a sua volta fondato su una verifica fiscale condotta nei confronti di un’altra società inserita in una rete di imprese che acquistavano e vendevano reciprocamente energia elettrica sul mercato telematico a somma zero.
La contribuente impugnava l’avviso, sostenendo che le operazioni consistevano in ordinarie operazioni back to back. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso per mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello, confermando la decisione di primo grado. L’Ufficio proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta dapprima la richiesta di riunione, disattivandola poiché le controversie riguardano atti di accertamento diversi. Sul punto ricorda che, in mancanza di espresso riferimento dell’art. 151 disp. att. cod. proc. civ. al giudizio di legittimità, le finalità di economia processuale possono essere perseguite mediante la trattazione delle cause riunibili nella medesima udienza.
Il primo motivo, incentrato sulla motivazione apparente, è ritenuto infondato. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost. Nel caso concreto una motivazione, sia pur essenziale, è presente.
Il secondo motivo è invece accolto. La Corte ribadisce che l’onere della prova delle operazioni inesistenti grava sull’Amministrazione e può essere assolto con presunzioni semplici. Spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni, non essendo sufficiente la fattura o la regolarità formale delle scritture. Richiama quindi il principio secondo cui gravità, precisione e concordanza degli indizi vanno ricavate dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico.
Nel caso di specie nessuno di tali passaggi risulta correttamente svolto. La motivazione si incentra sul funzionamento della borsa elettrica nazionale senza considerare i plurimi elementi indiziari valorizzati dall’Ufficio: la dipendenza delle società dagli stessi soggetti, l’assenza di struttura e personale, la predeterminazione degli scambi e il sistematico saldo zero. Tali elementi evidenziavano una cessione solo apparente di energia, con conseguente vizio di sussunzione della pronuncia impugnata.
La Corte richiama infine la sentenza della Corte di giustizia UE dell’8 maggio 2019, EN.SA. Srl, causa C-712/17, e il successivo Cass. n. 29278/2023: in presenza di vendite fittizie effettuate in modo circolare tra gli stessi operatori, la direttiva 2006/112/CE non osta a una normativa nazionale che esclude la detrazione dell’IVA. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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