Motivazione apparente sulla notifica delle cartelle presupposte all’iscrizione ipotecaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 6291 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, è nulla per motivazione apparente la sentenza che, a fronte delle dettagliate contestazioni del contribuente circa le modalità di notificazione delle cartelle esattoriali presupposte all’atto di iscrizione ipotecaria impugnato, si limiti ad affermare che tali atti sono stati regolarmente notificati, senza indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento né svolgere una disamina logica e giuridica delle risultanze processuali. Tale vizio, rilevabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., integra la violazione del c.d. “minimo costituzionale” di cui all’art. 111 Cost., rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice di merito.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria notificatogli, negando di aver mai ricevuto la notificazione delle cartelle esattoriali presupposte. Il giudizio di primo grado si concludeva con declaratoria di inammissibilità, sull’assunto che non fosse stato impugnato anche il preavviso di iscrizione ipotecaria.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sardegna, in riforma parziale, riteneva ammissibile l’impugnazione diretta dell’iscrizione ipotecaria, ma confermava la legittimità della pretesa, accertando che le cartelle non definite con la procedura agevolata di cui alla legge n. 197/2022 erano state ritualmente notificate. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, applicando il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 Cost. per motivazione solo apparente in ordine all’accertamento della notifica delle cartelle presupposte.
La Corte ha rilevato che il thema decidendum era proprio la regolarità della notifica delle plurime cartelle esattoriali, presupposte all’atto impugnato. Le contestazioni del contribuente, fin dal primo grado, riguardavano la notifica ad indirizzo diverso, l’assenza di invio della raccomandata di avviso di avvenuto deposito (CAD) e l’invio di tale raccomandata ad indirizzo diverso, profili sui quali l’Agente della Riscossione non aveva preso posizione né offerto documentazione idonea.
La sentenza impugnata, sul punto dirimente, si limitava a un unico capoverso, affermando apoditticamente che gli atti erano stati regolarmente notificati, per consegna a persona addetta al ritiro o per compiuta giacenza. Secondo la Corte, tale enunciato non consente di ricostruire il percorso argomentativo seguito dal giudice di secondo grado, configurandosi una motivazione meramente apparente, in violazione del c.d. “minimo costituzionale” (cfr. Sezioni Unite n. 8053/2014).
La Corte ha quindi accolto il terzo motivo, dichiarando assorbiti i restanti, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sardegna, in diversa composizione, perché esegua gli accertamenti in fatto sul procedimento notificatorio delle cartelle presupposte, alla luce dei principi sanciti da Sezioni Unite nn. 299/2020 e 10012/2021, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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