Buono pasto e turnisti: diritto alla mensa anche con pausa ridotta (Cass. civ. n. 24866/2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione del buono pasto è un’agevolazione di carattere assistenziale diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio. Essa è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato, restando irrilevanti la durata di tale intervallo e il fatto che l’orario di lavoro sia articolato in turni. Le disposizioni del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e del CCNL 2019-2021, che hanno escluso per i turnisti il diritto a una pausa di trenta minuti conservando la pausa di soli dieci minuti, non hanno inteso escludere per i turnisti il diritto alla fruizione del servizio mensa: esso matura non in funzione della durata della pausa, ma dell’orario di lavoro, che, ove superi le sei ore continuative ex art. 8 d.lgs. n. 66/2003, dà diritto a una pausa e dunque a fruire del servizio mensa. Nessuna elisione o compensazione è ipotizzabile tra l’indennità sostitutiva del servizio mensa e la retribuzione della pausa intralavorativa, avendo natura e funzioni disomogenee.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da un’azienda sanitaria avverso la sentenza che aveva riconosciuto a un lavoratore infermiere il diritto alla fruizione del servizio mensa o alle modalità sostitutive per i periodi di attività lavorativa svolta sotto la vigenza di diverse disposizioni contrattuali. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1219, 2948, n. 4, e 2943, ultimo comma, c.c., censurando la statuizione sull’efficacia interruttiva della missiva per non aver considerato che questa era stata contestata per la genericità dell’oggetto della rivendicazione. Con il secondo e il terzo motivo ha denunciato la violazione delle disposizioni del CCNL 2016/18 e del CCNL 2019/2021, sostenendo che la contrattazione vigente avrebbe stabilito una netta distinzione tra la pausa intra-lavorativa ex art. 8 d.lgs. n. 66/2003 e l’interruzione per la fruizione del servizio mensa, riservata ai soli lavoratori con orario fisso articolato in due fasce.

Con il quarto motivo, in subordine, l’azienda ha denunciato la violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., anche in relazione all’art. 29, comma 3, del CCNI 2001, censurando la statuizione sulla non detraibilità della retribuzione prevista per i minuti di pausa. Il lavoratore ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la sentenza impugnata ha individuato ad oggetto del gravame l’omessa quantificazione del credito e che il ricorrente non ha assolto all’onere di indicare con la specificità necessaria dove e come la diversa questione dell’indeterminatezza dell’oggetto della richiesta sarebbe stata prospettata. Nel merito, la censura è infondata, poiché il motivo implica riconoscimento che l’oggetto della rivendicazione era stato identificato nei buoni pasto non erogati. Ha poi esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, dichiarandoli infondati. Ha rilevato che l’azienda non ha offerto elementi nuovi idonei a confutare l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, richiamato anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., relativo all’interpretazione delle norme della contrattazione collettiva del comparto sanitario in materia di diritto alla fruizione del servizio mensa o delle modalità sostitutive.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’attribuzione del buono pasto è un’agevolazione di carattere assistenziale diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio. Essa è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo, che presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato, restando irrilevanti la durata di tale intervallo e il fatto che l’orario sia articolato in turni. Ha ritenuto che le disposizioni del CCNL 2016/18 e del CCNL 2019/2021, che hanno escluso per i turnisti il diritto a una pausa di trenta minuti conservando la pausa di dieci minuti, non abbiano inteso escludere il diritto alla fruizione del servizio mensa, che matura in funzione dell’orario di lavoro e non della durata della pausa.

La Corte ha inoltre ritenuto che l’esistenza di un obbligo datoriale di assicurare ai lavoratori certe pause non renda inevitabile che tutti i lavoratori abbandonino contestualmente il servizio, lasciando i malati privi di assistenza, essendo obbligo dell’ente di gestione fare in modo che le pause siano godute attraverso un opportuno calibrarsi dei turni e degli orari. Ha esteso tali principi ai turnisti notturni, rilevando che la indennità specifica prevista per il turno notturno non è funzionale a compensare la normale assenza del servizio di somministrazione dei pasti, non essendovi traccia di tale finalità nelle disposizioni della contrattazione collettiva. Ha infine dichiarato infondato il quarto motivo, rilevando che la fruizione dell’intervallo non priva il lavoratore turnista del diritto di godere delle più brevi pause retribuite eventualmente previste dalla contrattazione collettiva, non essendo ipotizzabile alcuna elisione o compensazione tra l’indennità sostitutiva del servizio mensa e la retribuzione della pausa intralavorativa, che hanno natura e funzioni disomogenee. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell’azienda alle spese.

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Nota della Redazione

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