Programmazione sanitaria e soglia di efficienza prevalgono sulla concorrenza dei laboratori (TAR Puglia n. 333 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia dell’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale la posizione di vantaggio dei privati accreditati è subordinata alle esigenze organizzative e di razionalizzazione della spesa pubblica. Il diritto all’iniziativa economica privata ex art. 41 Cost. e la regola della concorrenza cedono di fronte alla centralità costituzionale del diritto alla salute ex art. 32 Cost. e alla programmazione della spesa sanitaria. La soglia di 200.000 prestazioni annue costituisce valore di riferimento di efficienza che ciascun laboratorio, da solo o in aggregazione di rete, deve raggiungere, e non un semplice valore indicativo adattabile. La clausola di salvaguardia che impone la rinuncia ai contenziosi in cambio della sottoscrizione del contratto non comprime illegittimamente il diritto di difesa, perché risponde a un interesse pubblico preminente in una Regione in piano di rientro.
Il Fatto
Numerosi laboratori di analisi privati, accreditati con il Servizio Sanitario Regionale e operanti nell’ambito territoriale dell’ASL Taranto, impugnavano la delibera del Direttore Generale dell’ASL n. 1498 del 29.06.2023 e la nota del 4.07.2023, con le quali era stata disposta la ripartizione del fondo aziendale della branca di Patologia Clinica per il 2023. Impugnavano altresì il contratto di erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e la nota del 4.09.2023, che intimava la sottoscrizione dell’accordo entro il 15 settembre 2023, con espressa previsione della sospensione della liquidazione delle fatture in caso di mancata adesione.
I ricorrenti contestavano i criteri regionali che ancoravano la soglia di produttività delle 200.000 prestazioni alla singola struttura, e non alla rete complessivamente intesa, e il regime premiale riservato ad alcuni modelli organizzativi. La questione arrivava al giudice amministrativo dopo che il Consiglio di Stato, in sede cautelare, aveva sospeso l’efficacia della clausola di rinuncia contenuta nello schema contrattuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge nel merito tutte le censure. Muove dal rango dei valori in gioco: l’art. 41 Cost. subordina l’iniziativa economica all’utilità sociale e al non recare danno alla salute, mentre la concorrenza, chiarisce il TAR, non è principio fondamentale ma regola di diritto da coordinare con gli altri principi. Il richiamo è alla Corte cost. n. 218/2021, che impone di contemperare la tutela della concorrenza con la ragionevolezza e con tutti gli interessi coinvolti.
Da qui la conclusione che l’interesse imprenditoriale privato cede di fronte al contenimento della spesa pubblica sanitaria, a garanzia di stabilità, sostenibilità ed equità del servizio. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. III, n. 7479 del 2019 sulla discrezionalità politico-amministrativa in materia e ribadisce che chi opera in accreditamento accetta il tariffario e i limiti fissati dall’autorità.
Sulla clausola di salvaguardia il TAR segue Cons. Stato, sez. III, n. 10652 dell’11.12.2023 e n. 8412 del 2023: essa intercetta ogni conflitto, attuale o potenziale, tra amministrazione e struttura privata, tutela un interesse pubblico preminente e non integra condizione vessatoria che richieda specifica approvazione scritta. Il diritto di difesa resta salvaguardato, perché i budget sono adottati e conosciuti prima della stipula, come affermato dalla Corte cost. n. 238 del 2014.
Sul valore delle 200.000 prestazioni il Collegio esclude che si tratti di semplice valore indicativo: è valore di riferimento scientificamente accettabile, da raggiungere singolarmente o in rete, per assicurare prestazioni qualitativamente significative. Il richiamo è a Cons. Stato n. 5666/2022, reso su fattispecie analoga relativa alla Regione Calabria.
Infine, il regime premiale che mantiene i tetti di spesa per chi aderisce ai modelli più efficienti è misura di transizione funzionale al riordino della rete e non integra aiuto di Stato. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
Nota della Redazione
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