Lavoro domestico: esclusa l’associazione che impiega badanti presso le abitazioni di terzi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24869 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità di un rapporto di lavoro domestico, è coessenziale che la prestazione sia destinata al funzionamento della vita familiare, per soddisfare un bisogno personale del datore di lavoro. Il requisito richiede che l’opera sia resa presso il datore di lavoro e a beneficio diretto di quest’ultimo, e non di un soggetto terzo. Ne consegue che è esclusa la qualificazione come lavoro domestico dell’attività svolta da un’associazione che impieghi lavoratori presso le abitazioni di anziani assistiti, non essendovi alcun rapporto di convivenza o di correlazione tra il datore e il beneficiario della prestazione. In tal caso, trova applicazione il regime contributivo ordinario e non quello speciale previsto per gli addetti ai servizi domestici.

Il Fatto

La Corte d’appello di Brescia, confermando la pronuncia del Tribunale di Bergamo, ha disconosciuto la natura di rapporto di lavoro domestico ai rapporti di lavoro stipulati da un’associazione di promozione sociale con il personale adibito all’assistenza di anziani. La Corte territoriale, sulla base del verbale di accertamento, ha rilevato che le prestazioni venivano rese presso le abitazioni degli anziani o presso le strutture di ricovero, e non già presso il datore di lavoro, difettando il requisito della convivenza e della correlazione con la vita familiare del datore. L’associazione ha impugnato la sentenza, deducendo la violazione della normativa sul lavoro domestico, l’erronea applicazione del regime sanzionatorio e la mancata ammissione delle prove.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, relativo alla qualificazione dei rapporti di lavoro come domestici, richiamando la definizione normativa dell’art. 1 della legge n. 339 del 1958 e dell’art. 1 del d.P.R. n. 1403 del 1971. Ha sottolineato come il lavoro domestico sia caratterizzato dalla prestazione resa “presso lo stesso datore di lavoro” e da mansioni finalizzate al funzionamento della vita familiare di quest’ultimo, per soddisfarne un bisogno personale.

La Suprema Corte ha precisato che l’elaborazione giurisprudenziale, che ha esteso la nozione alle comunità stabili di persone conviventi, postula comunque una correlazione inscindibile tra la finalità della prestazione e il soddisfacimento dei bisogni personali del datore. La tesi della ricorrente, che ascriveva al lavoro domestico una prestazione resa a favore di soggetti terzi (gli anziani assistiti), è stata ritenuta idonea a recidere tale legame, alterando la tipologia del rapporto e la sua marcata specialità, alla quale si ricollega il particolare regime contributivo.

La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, relativo alla riduzione delle sanzioni civili, rilevando che la ricorrente si era limitata a contrapporre in termini assertivi una diversa valutazione dei dati probatori, senza confrontarsi con l’accertamento motivato della Corte d’appello, che aveva escluso l’oggettiva incertezza sulla portata della normativa. Parimenti inammissibile è stato ritenuto il terzo motivo, concernente la mancata ammissione delle prove, in quanto la ricorrente non aveva censurato specificamente le circostanziate ragioni di genericità e irrilevanza delle istanze istruttorie indicate nella sentenza impugnata.

Il ricorso è stato, pertanto, complessivamente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e alla dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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