Capacità reddituale del datore di lavoro tra i requisiti per la conversione del permesso stagionale (TAR Lombardia n. 1064 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, fondato su due capi autonomi di motivazione (insussistenza della capacità economica del datore di lavoro e mancato svolgimento di un numero sufficiente di giornate lavorative), è legittimo qualora anche uno solo di tali capi resista alle censure. La soglia reddituale minima in capo al datore di lavoro, fissata dalle circolari dell’INL in 30.000 euro annui, costituisce un requisito la cui verifica non è viziata da difetto di motivazione quando l’Amministrazione indica l’ammontare del reddito dichiarato e il parametro di riferimento. La documentazione prodotta solo in giudizio non può integrare retroattivamente l’istanza amministrativa, né è ammesso il cumulo reddituale con il reddito di un familiare al di fuori dei casi di assistenza familiare previsti dalla normativa.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario, lavoratore stagionale nel settore agricolo, presentava alla Prefettura istanza di conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato. L’Amministrazione, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, respingeva la domanda rilevando, da un lato, il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro circa il computo delle giornate lavorative utili, dall’altro l’insufficiente capacità reddituale del datore di lavoro, il cui reddito dichiarato risultava inferiore alla soglia indicata dalle circolari INL. Il lavoratore impugnava il diniego deducendo vizi di motivazione, erronea applicazione della normativa di settore e illegittimità dei parametri reddituali richiamati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente qualificato il provvedimento impugnato come atto plurimotivato, fondato su due capi autonomi di motivazione: il primo relativo al difetto di capacità economica del datore di lavoro, il secondo al mancato svolgimento di un numero sufficiente di giornate lavorative nei tre mesi antecedenti la domanda. Tale struttura comporta che la legittimità anche di un solo capo motivazionale renda superfluo l’esame delle censure rivolte all’altro, poiché ciascuna ragione è da sola idonea a sorreggere il diniego.
Con riferimento al primo capo, la Corte ha ritenuto la motivazione del provvedimento adeguata: la Prefettura ha indicato che il reddito del datore di lavoro, per l’anno d’imposta 2023, era pari a 28.539,00 euro, inferiore alla soglia di 30.000 euro annui prescritta dalle circolari INL richiamate. Tale indicazione è stata considerata sufficiente a rendere percepibile l’iter logico seguito, escludendo il vizio di motivazione apparente o carente.
Quanto alla contestazione della capacità economica, il Tribunale ha rilevato la genericità delle doglianze del ricorrente, il quale si era limitato ad affermare la sussistenza del requisito senza offrire elementi concreti. Dalla documentazione in atti risultava, al contrario, che anche per l’anno d’imposta 2024 il reddito dichiarato era pari a 20.924,00 euro, comunque inferiore alla soglia richiesta. Il successivo tentativo di sostenere la possibilità di cumulare il reddito del datore di lavoro con quello della madre è stato giudicato inammissibile: il cumulo reddituale è consentito solo nei casi di assistenza familiare previsti dalla legge e, in ogni caso, la relativa volontà e documentazione non erano state manifestate in sede procedimentale ma solo nel giudizio. Il Tribunale ha pertanto richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui non può attribuirsi rilevanza alla documentazione prodotta tardivamente nel giudizio, non essendo consentita una rimessione in termini non prevista da alcuna disposizione.
Accertata la validità del primo capo motivazionale, il Collegio ha ritenuto assorbita ogni ulteriore questione relativa al computo delle giornate lavorative, dichiarando il ricorso infondato e condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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