Lavoro stagionale, escluso il permesso di soggiorno per attesa occupazione (TAR Puglia n. 47 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, non è applicabile al lavoro stagionale, perché l’art. 24, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 286/1998 richiama le disposizioni dell’art. 22 solo ove compatibili ed esclude espressamente il comma 11. Il titolo presuppone la perdita di un posto di lavoro già instaurato e non la semplice promessa di assunzione rimasta ineseguita. La mancata stipula del contratto di soggiorno impedisce il perfezionamento del rapporto e determina la perdita della stagionalità, con conseguente venir meno dei presupposti del soggiorno. L’amministrazione non può rilasciare titoli atipici, operando il principio di tipicità e nominatività degli atti in materia di immigrazione.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina extracomunitaria, otteneva il visto d’ingresso per lavoro stagionale in vista di un’assunzione nel settore agricolo. Il datore di lavoro promittente non perfezionava il contratto di soggiorno, poiché i controlli degli uffici competenti facevano emergere criticità sulla posizione della ditta, che finiva per rinunciare all’assunzione.

La richiesta di modello 209, funzionale al permesso per attesa occupazione, veniva negata dalla Prefettura. La ricorrente impugnava il diniego e, dopo l’ordinanza cautelare di remand, anche il successivo provvedimento di conferma, lamentando la violazione dell’art. 22, lett. a), direttiva 2014/36/UE, degli artt. 1, 8 e 14 CEDU e dei principi di buon andamento e proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta in modo unitario i motivi, incentrati sulla qualificazione della posizione dello straniero entrato con visto stagionale che non abbia potuto formalizzare il rapporto. Il fulcro è l’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, che rende applicabili al lavoro stagionale le disposizioni dell’art. 22 solo ove compatibili, con esclusione espressa del comma 11.

La preclusione è ribadita anche dalla modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. f), decreto-legge n. 145/2024, convertito dalla legge n. 187/2024. Il giudice richiama Cons. Stato, sez. III, n. 148 del 2015 e TAR Sicilia, sez. III, n. 3410 del 2023, che già escludevano l’iscrizione nelle liste per i lavoratori stagionali.

La tutela invocata dall’art. 22, lett. a), direttiva 2014/36/UE viene letta in senso compatibile: consente la permanenza per il tempo necessario alla formalizzazione del contratto, ma non attribuisce un diritto al titolo in assenza dei presupposti. In caso di revoca dell’autorizzazione vengono meno i requisiti della direttiva, mentre l’art. 17 appresta rimedi risarcitori verso il datore inadempiente.

Il collegio esclude che il permesso per attesa occupazione possa prescindere da un’assunzione valida: la giurisprudenza ammette il titolo, per il lavoro non stagionale, solo in presenza di forza maggiore documentata, evenienza non allegata. La mancata assunzione dipende da carenze sulla capacità economica del datore, evenienza già valutata da Corte cost. n. 209 del 2023.

Quanto agli altri profili, il giudice esclude il difetto di istruttoria e il vizio di incompetenza, essendo sufficiente la sottoscrizione del responsabile dell’ufficio, e dichiara inammissibile l’istanza di gratuito patrocinio per carenza della dichiarazione sostitutiva richiesta. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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