Prova della rivalsa previdenziale del titolare di impresa familiare sul coadiutore (Cass. civ. Sez. 5 n. 23067 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore coadiutore di impresa familiare, per poter dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi previdenziali versati dal titolare dell’impresa, deve fornire la prova che questi abbia esercitato nei suoi confronti la rivalsa prevista dall’art. 2, comma 1, della legge n. 233/1990. La dimostrazione dell’avvenuto esercizio della rivalsa non può essere desunta da una dichiarazione congiunta delle parti priva di data certa e di autentica della sottoscrizione, né può essere sostituita da presunzioni fondate sul mero interesse del titolare al rimborso. L’accertamento dell’idoneità probatoria di tale documentazione costituisce valutazione di merito, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Il Fatto
A seguito di un controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria disconosceva la deducibilità dei contributi previdenziali versati per conto del dichiarante dalla titolare di un’impresa familiare di gestione di un tabacchino, nell’ambito della quale egli prestava attività lavorativa come coadiutore. Il contribuente impugnava la successiva cartella di pagamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, che accoglieva il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, riformava la decisione, rigettando l’originario ricorso sul presupposto della mancata dimostrazione dell’avvenuta rivalsa da parte della titolare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, con cui il contribuente deduceva l’error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CGT dato ingresso a questioni nuove sollevate dall’Ufficio in appello. Il motivo è stato ritenuto infondato: la questione della mancata prova della rivalsa era stata eccepita dall’Agenzia delle Entrate fin dal giudizio di primo grado, ed i giudici d’appello si sono limitati a valutare le risultanze istruttorie, senza ampliare il thema decidendum.
Sul secondo motivo, volto a contestare la mancata idoneità probatoria della dichiarazione congiunta di avvenuto rimborso, la Suprema Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, il ricorrente sollecitava un non consentito riesame del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha precisato che non venivano individuate specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, come richiesto dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. Sez. U. n. 22086/2017, Cass. n. 17570/2020, Cass. n. 20870/2024 e Cass. n. 25907/2025).
La Corte ha quindi ribadito che le norme invocate, tra cui l’art. 10, comma 1, del t.u.i.r. e l’art. 2969 c.c., non hanno attinenza con la questione delle modalità di assolvimento dell’onere probatorio relativo all’esercizio della rivalsa, confermando che la valutazione di insufficienza probatoria della dichiarazione congiunta, resa senza le formalità richieste, costituisce un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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