Inammissibile l’omesso esame ex art. 348-ter c.p.c. e il sindacato sull’interpretazione contrattuale (Cass. civ. Sez. 1 n. 1419 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che deduca l’omesso esame di un fatto decisivo laddove la decisione d’appello non si sia discostata dal ragionamento del giudice di primo grado, senza che parte ricorrente abbia indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., è ridotto al c.d. “minimo costituzionale” e non consente di censurare l’interpretazione del contratto raggiunta dal giudice di merito, che è riservata a quest’ultimo e resta sindacabile solo per vizi di motivazione nei ristretti limiti consentiti. Anche l’interpretazione della domanda e della sua estensione è attività riservata al giudice di merito, censurabile unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva concluso con la banca controricorrente un accordo quadro di cessione di crediti pro soluto, con mandato per la gestione e l’incasso delle somme. A seguito del recesso della banca dal mandato e della successiva escussione del pegno costituito a garanzia, la società agiva in giudizio per ottenere sia i compensi per le estinzioni anticipate dei finanziamenti, sia la restituzione delle somme incamerate.
Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’appello, pronunciandosi sui motivi di gravame, confermava la decisione. In particolare, la Corte territoriale interpretava l’accordo quadro nel senso che il compenso fosse dovuto solo per le operazioni di estinzione anticipate avvenute durante la vigenza del mandato e dichiarava inammissibile la domanda sulla illegittimità dell’escussione ai sensi dell’art. 345 c.p.c., ravvisando una rinuncia alla riproposizione delle deduzioni sulla nullità del pegno. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha scrutinato congiuntamente i motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili.
Quanto al primo motivo, incentrato sull’omesso esame di fatti decisivi, la Corte ha osservato che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2019, trova applicazione l’art. 348-ter cod. proc. civ.. Tale norma preclude il sindacato di legittimità quando la decisione d’appello non si sia distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado. Nel caso di specie, il mezzo conteneva l’esplicita affermazione che la Corte territoriale si era pronunciata “reiterando il medesimo errore compiuto dal giudice di primo grado”, il che ha determinato l’inammissibilità della censura.
In relazione al secondo motivo, la S.C. ha richiamato il principio per cui, dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., il sindacato sulla motivazione è limitato al c.d. “minimo costituzionale”, ovvero a ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa. Nel caso di specie, la censura mirava a contestare l’approdo interpretativo delle intese negoziali raggiunto dal giudice di merito sulla base di un frammento parziale della sentenza, tentando di ottenere un rinnovato giudizio di merito, ciò che non è consentito in sede di legittimità.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che l’interpretazione della domanda e della sua estensione è attività riservata al giudice di merito e che tale attività è sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione, nei ristretti limiti del vigente art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
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Nota della Redazione
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