Legificazione del regolamento sui contributi televisivi e sindacato del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 4321 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rinvio operato dall’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 al d.P.R. n. 146/2017, mediante la locuzione «da intendersi qui integralmente riportato», integra un rinvio recettizio che eleva al rango primario tutte le disposizioni del regolamento, nessuna esclusa. La legificazione produce effetti dalla data di entrata in vigore della disposizione primaria e non è circoscritta alla sola annualità 2019. Conseguentemente, le norme regolamentari divenute legislative non sono sindacabili dal giudice amministrativo, ma solo dalla Corte costituzionale. Il giudicato di annullamento del regolamento pronunciato dalla Sezione copre l’illegittimità della norma secondaria sino alla sua legificazione, ma non oltre.

Il Fatto

Una società emittente televisiva locale impugnava davanti al TAR Lazio il decreto ministeriale con cui era stata approvata la graduatoria definitiva dei contributi per l’anno 2022, unitamente agli atti presupposti e, ove occorresse, all’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017. La ricorrente, collocata oltre la centesima posizione, contestava l’applicazione del c.d. scalino preferenziale, che riservava il 95% delle risorse alle prime cento emittenti e il 5% alle restanti, nonostante tale previsione fosse già stata annullata dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 7878, n. 7880 e n. 7881 del 2022. Il Ministero aveva opposto la legificazione del regolamento ad opera dell’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018.

Il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo la legificazione operante per il solo anno 2019 e gli atti applicativi fondati su normativa secondaria annullata. Proponevano appello le emittenti collocate nei primi cento posti e il Ministero. La Sezione investiva la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 44/2025 dichiarava non fondate le questioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione centrale nella portata dell’intervento di legificazione e la risolve alla luce delle statuizioni della sentenza n. 44/2025. La Corte costituzionale ha qualificato il richiamo al d.P.R. n. 146/2017 come rinvio di carattere recettizio, che opera una novazione della fonte ed eleva la norma richiamata al rango primario. Il dato testuale della locuzione «da intendersi qui integralmente riportato» esclude il rinvio formale.

La Sezione richiama l’argomento della Corte secondo cui il legislatore è intervenuto con fonte primaria su una fonte secondaria: ove le disposizioni del regolamento non fossero state elevate, si sarebbe avuti un “ircocervo giuridico“, un testo regolamentare recante al proprio interno un frammento normativo primario. Il rinvio integrale a uno specifico regolamento è rinvio a tutte le norme in esso contenute.

Quanto agli effetti temporali, la Corte ha preferito l’opzione della disciplina stabile rispetto alla delimitazione al solo anno 2019. L’inciso che opera il richiamo è distante dalla parte della disposizione che modifica il regime transitorio e non ne condivide la perimetrazione temporale. La volontà di “sbloccare” i fondi e di elevare al livello legislativo i criteri meritocratici emerge dai lavori preparatori. La legificazione decorre pertanto dall’entrata in vigore dell’art. 4-bis.

Ne discende che il decreto di approvazione della graduatoria del 2022, applicando lo scalino preferenziale, risulta conforme a disposizioni di rango primario, sottratte al sindacato del giudice amministrativo. Cadono i due presupposti della pronuncia di primo grado: la legificazione non è limitata al 2019 e il giudicato di annullamento non si estende oltre la legificazione.

Le censure di incostituzionalità sono superate dalle statuizioni della Consulta, che ha escluso la violazione degli artt. 3, 21, 24, 41, 77, 103, 111, 113 e 117 Cost. Gli appelli sono pertanto accolti, con riforma della sentenza e integrale rigetto del ricorso introduttivo. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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