Prescrizione del credito da prelievo latte e sospensioni COVID: cartella annullata (TAR Sicilia n. 3106 del 18.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa tributaria relativa al prelievo supplementare sulle consegne di latte, portata ad esecuzione mediante cartella di pagamento, è soggetta al termine di prescrizione decorrente dalla definizione del giudizio sul provvedimento impositivo. Nel computo del termine devono essere considerati i periodi di sospensione previsti dalla legge per l’ordinato passaggio dei residui di gestione all’agente della riscossione e quelli disposti dalla normativa emergenziale COVID-19. Se la cartella è notificata oltre lo spirare del termine, anche tenendo conto di tali sospensioni, la pretesa è estinta e il provvedimento di riscossione va annullato.

Il Fatto

La ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia la cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo di tributi coattivi per il prelievo latte sulle consegne relativi alla campagna lattiera 1997-1998. La cartella, notificata il 1 settembre 2022, era stata preceduta da un ruolo reso esecutivo nel 2021.

La ricorrente articolava sei motivi, deducendo vizi di indicazione dei termini e dell’organo impugnabile, prescrizione del credito, tardiva formazione del ruolo, prescrizione degli interessi, illegittimità delle norme interne sul criterio di riassegnazione dei quantitativi di riferimento in contrasto con il diritto unionale e omessa notifica dell’avviso bonario. AGEA e ADER si costituivano in giudizio. Il Tribunale disponeva istruttoria e, in sede cautelare, accoglieva la domanda di sospensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto i dati rilevanti: la cartella è stata notificata il 1 settembre 2022 e ha ad oggetto una pretesa afferente il prelievo supplementare per la campagna 1997-1998. Sia la ricorrente sia AGEA richiamano il ricorso proposto davanti al TAR Lazio avverso il medesimo prelievo, definito con decreto di perenzione del 31 ottobre 2011.

Su questa base il Tribunale ritiene fondato, con assorbimento di ogni altra censura, il secondo motivo, relativo alla prescrizione della pretesa. Il ragionamento è svolto in via ipotetica: anche accogliendo la prospettazione di AGEA, secondo cui il termine sarebbe decennale e decorrerebbe dalla data del decreto di perenzione, il termine risultava comunque decorso alla data di notifica della cartella.

Il Collegio esamina quindi l’argomentazione difensiva dell’Agenzia, che invocava la mancata consumazione della prescrizione per effetto delle sospensioni dei termini: quella disposta per il periodo dal 1° aprile al 15 luglio 2019 dall’art. 8-quinquies, comma 10, della legge n. 33/2009, per consentire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione, e quella disposta dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 dalla normativa emergenziale, ex art. 68 d.l. n. 18/2020 e successive modifiche.

Il Tribunale non ritiene condivisibile tale difesa. Impregiudicata ogni valutazione sull’applicabilità delle due norme al caso concreto, anche computando i periodi di sospensione, complessivamente poco meno di nove mesi, la cartella risultava notificata oltre un mese dopo lo spirare del termine decennale. Il ricorso è pertanto accolto e la cartella annullata, con condanna in solido delle Amministrazioni resistenti alle spese di lite, liquidate equitativamente, e alla rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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