Legificazione integrale del regolamento sui contributi alle tv locali (Cons. Stato n. 4538 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rinvio recettizio operato dall’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018, convertito dalla legge n. 108/2018, attraverso la locuzione “da intendersi qui integralmente riportato”, ha elevato al rango primario l’intero d.P.R. n. 146/2017, con effetto di novazione della fonte. La legificazione è integrale e opera dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, senza limitazione alla sola annualità 2019. Ne consegue che le disposizioni del regolamento, compresa quella sullo scalino preferenziale, non sono più sindacabili dal giudice amministrativo, essendo il relativo scrutinio riservato alla Corte costituzionale. Il giudicato formatosi sull’annullamento della norma regolamentare copre l’illegittimità della stessa solo fino alla intervenuta legificazione.

Il Fatto

Le emittenti televisive locali impugnavano davanti al TAR Lazio il decreto con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 146/2017. Il provvedimento applicava il meccanismo del c.d. scalino preferenziale, che riserva il 95% delle risorse alle prime cento emittenti e il 5% alle altre.

I ricorrenti sostenevano che tale criterio fosse già stato annullato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 7878, n. 7880 e n. 7881 del 2022 e che il Ministero avesse reiterato l’applicazione della norma illegittima invocando la pretesa legificazione del regolamento a opera dell’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018. Il TAR accoglieva il ricorso ed escludeva la legificazione per l’annualità considerata. Le società collocate nei primi cento posti e il Ministero proponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, resa a seguito di ordinanza di rimessione della Sezione stessa, e ne fa proprie le statuizioni. Il rinvio al d.P.R. n. 146/2017 non è formale ma recettizio: il legislatore ha inteso incorporare le norme regolamentari nella fonte primaria, attribuendo loro il medesimo valore giuridico.

Il carattere recettizio discende dal dato testuale. L’uso della locuzione “da intendersi qui integralmente riportato” non si limita a indicare il regolamento come fonte competente, ma ne recepisce il contenuto. La Corte costituzionale ha rilevato che, diversamente opinando, si sarebbe prodotto un “ircocervo giuridico”: un testo regolamentare contenente al proprio interno un frammento normativo primario.

Quanto alla portata temporale, la legificazione non è circoscritta all’anno 2019. Il rinvio integrale è contenuto in un inciso distante dalla parte della disposizione che modifica il regime transitorio e non ne condivide la perimetrazione temporale. La volontà legislativa di “sbloccare” i fondi per le emittenti televisive, desumibile dai lavori preparatori, conferma una legificazione stabile. L’effetto decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 108/2018.

Da ciò deriva che il decreto di approvazione della graduatoria del 21.12.2022, applicando lo scalino preferenziale, dà attuazione a disposizioni di rango primario, sottratte al sindacato del giudice amministrativo. Cadono i due presupposti della pronuncia di primo grado: la legificazione non è limitata al 2019 e il giudicato sulle sentenze del 2022 non è invocabile per l’annualità successiva, poiché copre l’illegittimità della norma regolamentare solo fino alla sua legificazione.

I motivi del ricorso introduttivo risultano infondati, essendo state escluse dalla Corte costituzionale le violazioni degli artt. 3, 24, 77, 103, 111, commi primo e secondo, 113 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione all’art. 6 C.E.D.U.. Gli appelli sono accolti e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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