Revisione della patente: misura cautelare, non sanzione, e superamento del provvedimento (TAR Sicilia n. 3186 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revisione della patente di guida disposta ai sensi dell’art. 128 cod. strada costituisce provvedimento amministrativo di natura essenzialmente cautelare e preventiva, funzionale alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica, e non sanzione amministrativa, neppure accessoria. Essa non presuppone l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma può essere adottata in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità, non essendo necessaria la certezza del venir meno dei requisiti. Non è richiesta una pluralità di violazioni, potendo anche un singolo sinistro, purché connotato da gravità tale da suscitare il dubbio, giustificare la richiesta di un nuovo esame di idoneità. La finalità cautelare consente la deroga ai meccanismi di partecipazione procedimentale e non impone una motivazione particolarmente ampia e diffusa. Sul piano processuale, il ricorso avverso il provvedimento superato e sostituito, prima dell’instaurazione del giudizio, da un atto successivo dotato di autonoma efficacia lesiva è inammissibile per originaria carenza di interesse; è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’impugnazione divenuta inutile per il positivo superamento della visita medica.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato due decreti del Prefetto. Con il primo, del 25 marzo 2021, era stata disposta la sospensione cautelare della patente per un anno, con ordine di sottoposizione a visita medica ai sensi dell’art. 119, comma 4, cod. strada e con contestuale revisione del titolo di guida. Avverso tale provvedimento il ricorrente aveva proposto opposizione davanti al Giudice di Pace, che con decreto inaudita altera parte del 7 aprile 2021 aveva accolto l’istanza cautelare; la Prefettura aveva quindi restituito patente e veicolo.

Con secondo decreto del 12 aprile 2021 la Prefettura ha reiterato la revisione della patente ai sensi dell’art. 128 cod. strada, con nuovo ordine di visita presso la commissione medica locale. Il ricorrente ha quindi adito il TAR chiedendo l’annullamento di entrambi i decreti. Nel corso del giudizio il difensore ha riferito, a richiesta del Collegio, il positivo superamento della visita medica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di improcedibilità e di parziale inammissibilità, assegnando sul punto i termini di difesa. La decisione si articola in due autonome statuizioni processuali.

Quanto al decreto del 25 marzo 2021, il ricorso è inammissibile per originaria carenza di interesse. Il provvedimento risulta superato, e in tal senso sostituito, dal decreto del 12 aprile 2021, adottato dopo aver dato atto della sospensione del precedente. L’atto successivo è dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del privato e rende priva di utilità la pronuncia sul provvedimento anteriore.

Quanto al decreto del 12 aprile 2021, l’impugnazione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’esito favorevole della visita medica riferito dal difensore. Non residua alcun interesse alla decisione nel merito.

Il Collegio esamina comunque i motivi, ritenendoli infondati. Il provvedimento di revisione dell’art. 128 cod. strada è misura di natura essenzialmente cautelare, non sanzionatoria, volta alla verifica della persistenza dei requisiti psicofisici. A differenza di quello adottato ai sensi dell’art. 126-bis cod. strada, non ha finalità punitive e non presuppone alcun accertamento di violazioni. È sufficiente un mero dubbio, suscitato dal comportamento di guida, non essendo necessaria la certezza dell’inidoneità. Sul punto richiama Cons. Stato, sez. V, n. 9788 del 2022, secondo cui la revisione può essere disposta anche a fronte di un singolo sinistro. La finalità cautelare consente la deroga ai meccanismi partecipativi, come affermato da TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 1558 del 2022.

Il secondo motivo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, è parimenti privo di base. Non è necessaria una motivazione ampia e diffusa, poiché la misura impone solo l’onere di una visita medica, con sacrificio proporzionato al prevalente interesse pubblico all’accertamento dei requisiti psicofisici, a tutela della collettività e dello stesso guidatore, secondo Cons. Stato, sez. III, n. 8415 del 2023. Le spese sono compensate. Il Collegio dispone definitivamente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, assegnando termine di sessanta giorni per la documentazione sulla permanenza dei requisiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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