Ottemperanza al giudicato civile e poteri del giudice amministrativo (TAR Campania n. 1687 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza di sentenza definitiva del giudice civile di condanna al pagamento di somme, il giudice amministrativo può dare esecuzione al titolo anche quando il dispositivo non contenga l’esatta determinazione dell’importo, purché dal complesso di dispositivo e motivazione la quantificazione sia possibile con un’operazione meramente matematica; in caso contrario la domanda è inammissibile. I poteri del giudice amministrativo, privo di giurisdizione sulla res litigiosa, restano circoscritti alla stretta esecuzione di quanto statuito. Accertato l’obbligo di conformazione, il Collegio nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza e applica l’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurandola agli interessi legali sul capitale del giudicato, con dies a quo al sessantesimo giorno dalla notificazione della decisione e tetto massimo al 10% dell’importo dovuto in linea capitale.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, aveva dichiarato il proprio diritto a percepire il trattamento di cui all’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per due anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione al pagamento della somma complessiva di € 2.137,00 oltre interessi legali, e al rimborso delle spese di lite. La decisione, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’Amministrazione ed era divenuta definitiva per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria.

Il Ministero, costituitosi in giudizio, non aveva dato alcun autonomo adempimento. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo, unitamente alla condanna per l’ulteriore violazione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama gli orientamenti consolidati in materia: l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’ottemperanza delle sentenze civili di condanna non generica; il creditore può agire anche quando manchi l’esatta determinazione della somma, se questa è ricavabile dal dispositivo e dalla motivazione con operazione meramente matematica. Diversamente, la domanda è inammissibile. I poteri del giudice amministrativo, estraneo alla giurisdizione sulla res litigiosa, sono limitati alla stretta esecuzione del deciso.

Nel caso concreto il Collegio verifica la sussistenza di entrambi i presupposti: la quantificazione è possibile con calcolo aritmetico e la decisione resta nei limiti dell’esecuzione. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. e il disposto dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, essendo intervenuta la notifica del titolo esecutivo. Il passaggio in giudicato risulta dall’attestazione di cancelleria.

In assenza di adempimento spontaneo, il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, provvedendo alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della decisione. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza nomina, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., un commissario ad acta individuato in un dirigente del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, con facoltà di delega e successivo termine di sessanta giorni, con ogni atto necessario e le eventuali variazioni di bilancio a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Quanto alle spese successive al giudicato, il Collegio distingue: sono dovute quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, e sono liquidate in modo omnicomprensivo; non sono dovute le spese di precetto o di procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore di avvalersi di strumenti diversi dall’ottemperanza.

Il Tribunale accoglie anche la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: l’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali sul capitale del giudicato, in aggiunta a quelli già dovuti, con funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela. I criteri fissati sono: dies a quo al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione; dies ad quem al giorno dell’adempimento anche tardivo, pure in presenza del commissario; tetto massimo al 10% dell’importo dovuto in capitale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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