Legittimazione dei Collegi professionali e requisiti di laurea nei bandi (Cons. Stato n. 8478 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
I Collegi professionali non sono legittimati a impugnare la lex specialis di una procedura selettiva quando la domanda tuteli gli interessi individuali dei soli iscritti privi del titolo di studio richiesto, in contrasto con la posizione speculare degli iscritti che quel titolo possiedono. In tale ipotesi non è configurabile un interesse collettivo dell’intera categoria, ma solo interessi legittimi plurisoggettivi dei singoli. La previsione del titolo di laurea quale requisito di accesso rientra nella ampia discrezionalità dell’amministrazione, ove parametrata alle esigenze dell’ente e alla specificità degli incarichi, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione.

Il Fatto

I Collegi dei periti agrari delle province pugliesi hanno impugnato l’avviso della Regione Puglia per il conferimento di quaranta incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, destinati al supporto dell’Autorità di Gestione dei programmi di sviluppo rurale. La lex specialis richiedeva, per il profilo controverso, il possesso di una laurea triennale o magistrale in classi determinate, oltre a un anno di esperienza documentata.

Secondo i Collegi la previsione aveva precluso la partecipazione dei periti agrari non laureati e la procedura era diretta ad alleggerire il carico degli uffici, senza specificare adeguatamente l’oggetto degli incarichi. Il TAR Puglia ha dichiarato il ricorso inammissibile per conflitto di interessi interno alla categoria e difetto di omogeneità, e comunque infondato nel merito. I due periti ricorrenti uti singuli hanno prestato acquiescenza; solo i Collegi hanno appellato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma l’esito, pur con motivazione diversa da quella del primo giudice. Il punto di partenza è la distinzione, già tracciata dalla Adunanza plenaria n. 6/2020, tra interesse collettivo e interesse legittimo individuale: l’interesse collettivo è derivazione dell’interesse diffuso e attiene a beni a fruizione collettiva e non esclusiva; l’ente che ne cura la tutela è legittimato solo quando quell’interesse sia effettivamente sussistente.

Nel caso concreto la domanda dei Collegi non riguarda l’intera categoria, ma i soli periti non laureati, impossibilitati a partecipare per difetto del titolo. L’eventuale accoglimento amplierebbe la platea dei candidati e inciderebbe sulla posizione speculare dei periti laureati, che conservano un interesse qualificato a competere con un numero minore di concorrenti. Tale posizione non è degradabile a mero interesse di fatto: ammesso l’interesse legittimo dei non laureati a impugnare la clausola preclusiva, va riconosciuto lo speculare interesse dei laureati a resistere. Ne segue che i Collegi, facendosi portatori dell’interesse di alcuni iscritti contro quello di altri, non possono agire in giudizio per la categoria.

Il Collegio respinge anche il richiamo alla Adunanza plenaria n. 10/2011 e alla giurisprudenza successiva: la diversa natura dei soggetti (enti pubblici anziché associazioni sindacali) non muta la qualificazione degli interessi in gioco. Il ricorso di primo grado è quindi inammissibile, sia pure per ragioni differenti da quelle indicate dal TAR.

Nel merito la Corte aggiunge che la censura è anche infondata. La scelta dei requisiti di accesso si parametra alle esigenze dell’amministrazione, che gode di un vasto potere discrezionale; la determina di approvazione aveva dato atto del rispetto dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo le indicazioni della delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia. L’oggetto della prestazione non è indeterminato e la laurea costituisce specializzazione ulteriore coerente con le attività richieste. La Corte osserva infine che un diverso esito avrebbe imposto il rinnovo della procedura, con il rischio di escludere gli stessi periti diplomati per effetto del previo tentativo di reperimento interno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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