Il destinatario dell’ordine di ripristino non è il domiciliatario del provvedimento (TAR Sicilia n. 1453 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso proposto da chi non sia destinatario degli effetti del provvedimento impugnato. La mera comunicazione dell’atto al sedicente domiciliatario degli interessati non lo abilita a impugnare il diniego di compatibilità paesaggistica e l’ordine di riduzione in pristino, che non incidono sulla sua sfera giuridica. Nessun obbligo di inoltro dell’atto ai destinatari può derivare da una comunicazione erroneamente indirizzata dall’Amministrazione. La posizione giuridica del destinatario della comunicazione resta estranea agli effetti del provvedimento e la sua impugnazione è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente, già geometra, ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha respinto il parere di compatibilità paesaggistica su opere edilizie abusive e ha ordinato ai proprietari la riduzione in pristino dei luoghi. L’atto era stato comunicato al ricorrente nella sua qualità di presunto domiciliatario dei destinatari.

Il ricorrente ha dedotto di essere estraneo ai destinatari dell’ordine, di non aver avuto rapporti professionali con costoro e di non esercitare più l’attività; ha inoltre contestato nel merito la legittimità del diniego, con riferimento all’applicazione della circolare assessoriale e alla disparità di trattamento. L’Amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a., della possibile inammissibilità del gravame sotto un duplice profilo. In via preliminare ha rilevato che non è stata depositata la busta digitale completa di allegati comprovante la notifica del ricorso all’Amministrazione tramite PEC: sono stati versati in atti solo due file PDF riproducenti documenti cartacei relativi a una trasmissione non meglio precisata.

Nel merito dell’ammissibilità, il Collegio ha osservato che il diniego di compatibilità paesaggistica e l’ordine di riduzione in pristino non sono rivolti al ricorrente, ma agli effettivi destinatari. Il provvedimento è stato soltanto comunicato al ricorrente nella sua qualità di presunto domiciliatario degli interessati. Da ciò discende il difetto di legittimazione e l’inammissibilità del ricorso.

La Corte ha inoltre escluso che dalla comunicazione possa derivare un obbligo del ricorrente di inoltrare l’atto ai destinatari. Qualora egli non sia domiciliatario degli effettivi interessati, tale obbligo non sussiste; e neppure può sorgere in forza di un provvedimento erroneamente comunicato dall’Amministrazione. La circostanza che l’atto sia stato indirizzato al ricorrente non trasforma la sua posizione in quella di destinatario degli effetti.

Il Collegio ha quindi concluso che la posizione giuridica del ricorrente non è stata in alcun modo lesa dalla comunicazione dell’atto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite restanti a carico della parte che le ha anticipate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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