Accesso al verbale ispettivo del lavoratore denunciante e soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 326 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore che ha presentato la denuncia è titolare di un interesse giuridicamente rilevante e concreto all’accesso al verbale di ispezione che l’istituto previdenziale ha redatto a seguito di quella segnalazione, quale autore della stessa e destinatario della tutela che la norma intende apprestare. Il diniego fondato sull’esigenza di evitare azioni discriminatorie in danno del denunciante è irragionevole e contraddittorio quando l’istanza provenga dal denunciante medesimo ed è diretta a conoscere l’esito della propria denuncia in vista della tutela giudiziale dei propri interessi. L’intervenuta ostensione in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere, ma non preclude la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il principio di soccombenza virtuale, ove il ricorso risulti palesemente fondato e la condotta satisfattiva sia successiva alla notifica.

Il Fatto

Il ricorrente, già dirigente di una società poi fallita, aveva denunciato all’istituto previdenziale taluni profili del rapporto di lavoro. Chiedeva quindi, ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, copia del verbale di ispezione eseguita dall’ente presso la sede societaria, per depositarlo nei giudizi pendenti nei confronti della società, dove era contestata la sussistenza del rapporto subordinato.

Con provvedimento del 10.01.2024 l’istituto respingeva l’istanza, ravvisando l’insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante e l’applicabilità del regime di sottrazione all’accesso previsto dall’art. 24, comma 4, legge n. 241/1990 e dall’art. 2, lett. c), d.m. n. 757/1994, potendo derivare pregiudizi in danno dei denuncianti. Il ricorrente impugnava il diniego ai sensi dell’art. 116 c.p.a., deducendo violazione della normativa sull’accesso e difetto di motivazione, e ne chiedeva l’accertamento dell’illegittimità con condanna all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Costituitasi in giudizio, l’amministrazione rappresentava di aver trasmesso il documento richiesto in data 16.02.2024, a seguito di riesame dell’istanza, eccependo la cessazione della materia del contendere e invocando la compensazione delle spese in ragione della diligenza dimostrata.

Il Collegio ha dichiarato la cessazione, essendo l’ostensione intervenuta in corso di causa per spontaneo riesame della fattispecie.

Ha tuttavia disatteso la richiesta di compensazione. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione in forza del principio di soccombenza virtuale, per due ragioni concorrenti: l’ostensione è avvenuta soltanto dopo la notifica del ricorso e il ricorso era palesemente fondato.

Il Collegio ha stigmatizzato le ragioni poste a base del diniego: evitare azioni discriminatorie in danno del lavoratore denunciante appare argomento irragionevole e contraddittorio a fronte di un’istanza presentata proprio dal denunciante e diretta a conoscere l’esito della propria denuncia, in vista della tutela dei propri interessi in sede giudiziaria.

Accolta la richiesta formulata in atti, è stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. In dispositivo l’istituto è stato condannato alla rifusione, con liquidazione e distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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