Interdittiva antimafia e gestione familiare clanica: legittimo il giudizio probabilistico del Prefetto (TAR Sicilia n. 1615 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa che legittima l’informazione antimafia interdittiva non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma va valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a rendere “più probabile che non” il condizionamento dell’attività d’impresa. La gestione familiare clanica del gruppo imprenditoriale, la compresenza di rapporti parentali e cointeressenze economiche e la pendenza di procedimenti penali per delitti spia costituiscono elementi sintomatici legittimamente valorizzabili dal Prefetto ai sensi dell’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011. Le assoluzioni intervenute a favore di alcuni familiari non neutralizzano il quadro indiziario, stante l’autonomia tra giudizio penale e giudizio amministrativo di prevenzione. La vetustà dei fatti non esclude l’attualità del rischio, ove il complesso degli elementi deponga per la persistenza dei legami. È esclusa la prevenzione collaborativa ex art. 94 bis cod. antimafia quando il rapporto con ambienti criminali risulti stabile e non occasionale.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel settore della locazione di beni immobili e mobili, impugna il provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura di Catania ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011, con cui l’Amministrazione ha ravvisato possibili tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionarne le scelte e gli indirizzi.

La vicenda trae origine da una richiesta di iscrizione alla white list presentata dalla ricorrente e ritirata poche ore dopo. Avviato il procedimento ex art. 92, comma 2 bis, cod. antimafia, la società presentava osservazioni, ritenute non decisive. Il ricorso lamenta carenza dei presupposti, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, mancanza di attualità del pericolo e omessa applicazione delle misure più tenui ex art. 94 bis.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il pericolo infiltrativo va accertato con prognosi di verosimiglianza, non con il rigore dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La misura non sanziona fatti penalmente rilevanti, ma scongiura una minaccia per la sicurezza pubblica: deve pertanto ancorarsi a condotte sintomatiche e a elementi fattuali, taluni tipizzati dal legislatore, altri rimessi al prudente apprezzamento prefettizio.

Il Tribunale condivide il catalogo aperto di indici elaborato dalla giurisprudenza: provvedimenti sfavorevoli del giudice penale, sentenze di proscioglimento da cui emergano valutazioni sintomatiche, rapporti di parentela con conduzione familiare e regia collettiva dell’impresa, contatti e frequentazioni. Su tale base, il Prefetto ha correttamente applicato l’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, valorizzando la gestione unitaria del sistema imprenditoriale familiare e le vicende giudiziarie che hanno coinvolto i congiunti del legale rappresentante.

Quanto alle assoluzioni intervenute a favore di alcuni fratelli, la Corte ne esclude il rilievo dirimente: tra giudizio interdittivo e giudizio penale sussiste un rapporto di autonomia, e la misura preventiva risponde alla logica della massima anticipazione della soglia di difesa sociale. Assume peso determinante la pendenza del procedimento per concorso in associazione mafiosa a carico di uno dei familiari conviventi, nonché la comune genesi e l’unitaria gestione delle imprese di famiglia.

Il Collegio ritiene non illogica la valutazione prefettizia anche in ordine alla richiesta di white list ritirata e alle modifiche societarie intervenute in pendenza del procedimento. La vetustà dei fatti non conduce a diversa soluzione: il mero decorso del tempo è elemento neutro e non smentisce, da solo, la persistenza dei legami. Quanto all’art. 94 bis, la prevenzione collaborativa presuppone un’agevolazione occasionale, incompatibile con la natura stabile e consolidata del rapporto accertato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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