La legittimazione del frontista e la verificazione sulla natura della strada (TAR Toscana n. 966 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il proprietario frontista di una strada pubblica vanta una posizione di interesse legittimo rispetto all’attività di gestione del bene demaniale, correlata alla titolarità di un uso speciale dello stesso, che lo distingue dal resto della collettività. Legittimazione e interesse a ricorrere sono requisiti distinti e concorrenti dell’azione: la prima si identifica nella titolarità di una situazione soggettiva qualificata e differenziata, il secondo nella lesione concreta e attuale suscettibile di utilità effettiva dall’accoglimento. La questione relativa alla natura pubblica o privata di una strada, pur rientrando di regola nelle attribuzioni del giudice ordinario, è conoscibile in via incidentale ex art. 8 c.p.a. quando costituisca antecedente logico necessario della legittimità dell’atto amministrativo impugnato. La presunzione di demanialità dell’art. 22, terzo comma, legge n. 2248/1865, All. F ha natura semplice e può essere superata dalla prova di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal Comune.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di abitazioni terra-tetto situate lungo la via dei Cipressi in località Cinquale, hanno diffidato il Comune a eliminare gli interventi realizzati dal condominio controinteressato sulla sede stradale e sulla relativa banchina. Tali opere avrebbero ridotto la carreggiata da dieci a sette metri, con installazione di dissuasori e cartelli indicanti la proprietà privata dei parcheggi.

Il responsabile dell’Area competente ha chiuso il procedimento, qualificando la strada come privata: una fascia di cinque metri lato Viareggio aperta al pubblico transito e una fascia di cinque metri lato Massa esclusa dall’uso pubblico, nella quale ricade l’area antistante l’edificio condominiale. I ricorrenti hanno impugnato l’atto, deducendo violazione delle norme sulla demanialità e chiedendo l’accertamento incidentale della natura pubblica della strada.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari sulla procura alle liti. Il conferimento con atto separato notificato unitamente al ricorso è valido, secondo l’orientamento recepito da Cons. Stato, sez. III, n. 8552 del 2024, poiché la collocazione della procura genera la presunzione di riferibilità al giudizio cui accede.

Quanto alla legittimazione, il Tribunale richiama la distinzione sistematica elaborata da Cons. Stato, ad. plen., n. 3 del 2022 e da Cons. Stato, sez. V, n. 7928 del 2023. La qualità di frontisti stradali dei ricorrenti, non contestata in punto di fatto dalle resistenti, integra la posizione qualificata richiesta, come riconosciuto da Cass. civ., sez. un., n. 30175 del 2023. L’interesse a ricorrere risiede nella volontà di ripristinare l’intera larghezza della carreggiata per la sicurezza della circolazione.

Sulla giurisdizione, la Sezione osserva che la controversia non concerne un autonomo accertamento della natura della strada, ma la legittimità del diniego comunale di esercitare i poteri repressivi. La questione pubblica o privata della via è pertanto conoscibile in via incidentale ex art. 8 c.p.a., nei soli limiti necessari alla valutazione dell’atto impugnato.

Nel merito, i ricorrenti invocano la presunzione di demanialità dell’art. 22, terzo comma, legge n. 2248/1865, All. F, confortata dalla classificazione operata dalla delibera consiliare del 1971 come strada pubblica di dieci metri. Il Comune contesta la presunzione richiamando una relazione tecnica che, su un esame “a campione” di atti risalenti agli anni Sessanta, conclude per la natura privata. Il Collegio ritiene che tale prova non sia stata raggiunta con riferimento al tratto occupato dalle opere, e dispone una verificazione affidata al Direttore dell’Agenzia del Territorio di Massa-Carrara, con tre quesiti su proprietà, destinazione a pubblico transito ed entità della larghezza preesistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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