Il diniego di annullamento in autotutela è sindacabile solo per profili di legittimità del rifiuto (Cass. civ. Sez. 5 n. 5882 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di diniego di annullamento in autotutela di un atto impositivo divenuto definitivo è limitato all’accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell’Amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto, originarie o sopravvenute. Il contribuente che richieda il ritiro in autotutela di un atto definitivo non può limitarsi a eccepire i vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevante generale alla rimozione. Ne deriva che l’impugnazione del diniego è ammissibile soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto, non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si determinerebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.
Il Fatto
La contribuente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva respinto l’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di tassa sui rifiuti dal 2003 al 2013, relativamente ad alcuni immobili di sua proprietà, assumendo che non fosse dovuta per gli immobili adibiti ad attività agrituristica e per l’unità adibita ad abitazione, in larga parte priva dei requisiti di agibilità.
Il diniego si fondava sulla definitività della pretesa impositiva per mancata tempestiva impugnazione degli avvisi e delle cartelle di pagamento e sulla insussistenza dei presupposti dell’esenzione. La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava il gravame, rilevando, oltre alla tardività del ricorso introduttivo, la decadenza dal termine biennale per la richiesta di rimborso.
La Motivazione della Corte
Con un unico motivo, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 53 Cost., dell’art. 14 del d.l. n. 101/2011 e del Regolamento comunale TARES, censurando la mancata valutazione della destinazione e delle caratteristiche dei locali, privi del requisito della potenziale produzione di rifiuti. Assumeva, inoltre, che l’istanza di annullamento in autotutela e il ricorso avverso il diniego fossero sempre proponibili, senza limiti temporali.
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune, ritenendo le censure specifiche e correttamente formulate ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Nel merito, la censura è stata ritenuta destituita di fondamento, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sull’inosservanza del termine di decadenza previsto dagli artt. 19, comma 1, lett. g), e 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 per la presentazione dell’istanza di rimborso, profilo non oggetto di specifica doglianza.
Quanto alla prospettata proponibilità senza limiti temporali dell’istanza di autotutela, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui il sindacato sul diniego di annullamento in autotutela di un atto definitivo può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, come affermato da Cass. n. 21146 del 2018, Cass. n. 25524 del 2014, Cass. n. 7616 del 2018 e Cass. n. 7318 del 2022. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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