Conguagli idrici: la prescrizione decorre dall’approvazione dell’Ente d’Ambito (Cass. civ. Sez. 3 n. 12271 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di servizio idrico integrato, i conguagli richiesti dal gestore ai sensi dell’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013 ricomprendono esclusivamente le somme addebitabili agli utenti in ragione della disciplina tariffaria del d.m. 1 agosto 1996 (metodo tariffario normalizzato), non potendo trovare fondamento conguagli basati su criteri tariffari estranei a quella regolamentazione. La norma, di natura procedimentale, ha consentito la liquidazione “ora per allora” di importi che, secondo il metodo normalizzato, avrebbero dovuto essere riversati sull’utente tramite incrementi tariffari, senza introdurre una portata retroattiva. Il diritto al conguaglio, ancorché riferito a partite pregresse, non è liquido prima dell’approvazione dell’Ente d’Ambito, che doveva intervenire entro il 30 giugno 2014: prima di tale approvazione il gestore versa in impossibilità giuridica di far valere il proprio diritto, sicché la prescrizione decorre dal momento in cui si colloca l’approvazione stessa, ai sensi dell’art. 2935 c.c.
Il Fatto
Nel 2018, l’intestataria di tre utenze idriche domestiche proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace, contestando la pretesa del gestore del servizio idrico integrato relativa a conguagli per partite pregresse (periodo 2005-2011) e a corrispettivi per consumi, eccependo la parziale prescrizione, l’erroneità degli importi e la mancata prova del rapporto contrattuale. Il giudice di prime cure dichiarava prescritto il credito maturato fino al 31.12.2022 e non dovute le somme per conguagli, in quanto illegittime per violazione del principio di irretroattività. Il Tribunale, adito in appello dal gestore, confermava integralmente la decisione, ritenendo le delibere regolatorie illegittime per contrarietà all’art. 11 delle preleggi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso del gestore denuncia la violazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di tariffe del servizio idrico integrato, sostenendo che i conguagli regolatori costituiscono legittimo strumento di riequilibrio economico-finanziario, automaticamente inseriti nei contratti ex art. 1339 c.c., senza violare il divieto di irretroattività.
La Cassazione, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 23858 del 26/08/2025, chiarisce che l’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013 disciplina unicamente le modalità di recupero dei conguagli eventualmente spettanti per i periodi precedenti il trasferimento delle funzioni di regolazione all’Autorità, senza prevedere in via generale la spettanza degli stessi. Il recupero è legittimo solo se gli importi erano esigibili in base al metodo tariffario normalizzato vigente nel periodo di riferimento, che già contemplava meccanismi di revisione del prezzo e di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
Il diritto al conguaglio matura pertanto solo con l’approvazione dell’Ente d’Ambito, intervenuta entro il 30 giugno 2014: prima di tale data il gestore si trova nell’impossibilità giuridica di far valere il diritto, con conseguente decorrenza della prescrizione da quel momento, in continuità con il principio delle Sezioni Unite n. 29593 del 2022. Il giudice d’appello, avendo affermato l’illegittimità generalizzata dei conguagli sulla sola base del principio di irretroattività, non ha accertato in concreto la natura dei costi oggetto di recupero secondo i criteri del full cost recovery.
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Nota della Redazione
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