Dimissioni anticipate ed indennità sostitutiva del preavviso al datore di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20357 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso disciplinato dall’art. 2118 cod. civ. ha efficacia meramente obbligatoria e non reale: se una parte recede con effetto immediato, il rapporto si risolve subito e sorge l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva, senza che assumano rilievo gli avvenimenti sopravvenuti. L’indennità spetta in ogni caso di recesso dal rapporto a tempo indeterminato in cui non vi sia stato preavviso lavorato, a prescindere dalla prova di un effettivo danno della parte receduta. Il preavviso è però liberamente rinunciabile dalla parte receduta. Quando il datore di lavoro abbia già esonerato il lavoratore dalla prestazione e sia privo di interesse alla prosecuzione del rapporto, non può pretendere l’indennità sostitutiva per le dimissioni anticipate.
Il Fatto
Cinque lavoratori, impiegati alle dipendenze di una società di servizi presso un cantiere in forza di un contratto di appalto, ricevevano la comunicazione dell’avvio della procedura di mobilità per l’intera forza lavoro, dopo la scadenza dell’appalto. Con lettera successiva la società li collocava in ferie, esonerandoli dalla prestazione e confermando il mantenimento della retribuzione, per l’impossibilità di accedere al sito. Avendo ricevuto proposta di assunzione dalla nuova aggiudicataria, i lavoratori rassegnavano le dimissioni in date ravvicinate.
La società datrice aveva trattenuto l’indennità sostitutiva del preavviso all’atto dell’erogazione delle competenze di fine rapporto. I lavoratori agivano per la restituzione. Il Tribunale rigettava i ricorsi; la Corte d’appello di Napoli accoglieva l’appello e condannava la società alla restituzione. Propone ricorso per cassazione la società, con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduce la violazione dell’art. 2118 cod. civ. e della previsione del CCNL Industria Metalmeccanica Privata, sostenendo che l’indennità sostitutiva di preavviso spetti in ogni caso di recesso non preceduto dal preavviso lavorato, senza eccezioni e senza valutazioni sull’interesse o sul danno della parte receduta.
La Corte ricostruisce la funzione dell’istituto: il preavviso attenua, per la parte che subisce il recesso, le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del rapporto. In caso di licenziamento tutela la continuità retributiva del lavoratore; in caso di dimissioni, assicura al datore il tempo per sostituire il recedente o riorganizzare l’attività. Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata, a partire da Cass. n. 11740/2007, secondo cui l’art. 2118 cod. civ. attribuisce al preavviso efficacia obbligatoria e non reale; richiama inoltre Cass. sez. lav. n. 6782 del 2024, Cass. sez. lav. n. 27294 del 26.10.2018 e Cass. sez. lav. n. 13988 del 06.06.2017.
Da tali arresti deriva che l’indennità sostitutiva ex art. 2118, secondo comma, cod. civ. spetta in ogni caso di recesso senza preavviso lavorato, a prescindere dalla prova del danno effettivo della parte receduta, come affermato da Cass. sez. lav. n. 18522 del 02.09.2014. La Corte ricorda altresì che il preavviso è liberamente rinunciabile dalla parte receduta, secondo Cass. sez. lav. n. 27934 del 13.10.2021.
Su questo quadro la Corte verifica il caso concreto. La Corte d’appello aveva accertato che la società aveva avviato la procedura di riduzione del personale per cessazione dell’attività del sito, con messa in mobilità di tutta la forza lavoro, e che con comunicazione del 30 marzo 2012 aveva collocato i lavoratori in ferie ed esonerati dalla prestazione. Da tale accertamento in fatto il Collegio desume che la datrice non solo aveva manifestato la carenza di interesse alla prestazione nell’immediato, ma era priva di interesse alla prosecuzione del rapporto già prima delle dimissioni.
Ne consegue che la società non poteva vantare alcun interesse meritevole di tutela a disporre di un lasso di tempo per attenuare le conseguenze pregiudizievoli delle dimissioni anticipate, essendo l’attività cessata. Il motivo è pertanto infondato e il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo del contributo unificato.
Nota della Redazione
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