Legittimazione del privato a realizzare impianto di recupero rifiuti propri (Cons. Stato n. 9221 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’attività di recupero delle frazioni di rifiuti raccolte in regime di privativa, quando svolta in un impianto industriale privato realizzato con fondi propri e gestito in forma imprenditoriale, è sottratta al perimetro dell’affidamento regolamentato del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. L’art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012 riconduce al servizio integrato solo l'”avvio a smaltimento e recupero”, non l’espletamento materiale di tali attività, che resta affidato alla libera concorrenza. Ne consegue che il gestore privato è legittimato a richiedere il provvedimento autorizzatorio unico per il proprio impianto, senza che sia necessaria una procedura di gara per individuare l’impianto di conferimento. La relativa questione di legittimità costituzionale, per asserita violazione dell’art. 117, comma 2, lettera e), Cost., è manifestamente infondata.

Il Fatto

Una società operante nel settore ambientale ottiene, per il proprio impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con successiva raffinazione del biogas a biometano, il provvedimento autorizzatorio unico regionale comprensivo di VIA, insieme ai titoli abilitativi di settore rilasciati dagli enti competenti. Un’associazione di tutela ambientale, insieme a imprese agricole e a privati cittadini, impugna gli atti davanti al TAR, che dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte lo respinge, condannando i ricorrenti alle spese.

Proposto appello, la parte ricorrente ripropone i motivi di primo grado: legittimazione del gestore privato, localizzazione dell’impianto, difetto di istruttoria sull’impatto da traffico, fasce di rispetto, necessità del POC, differimento delle valutazioni di VIA, partecipazione alla conferenza di servizi, difetto di interesse, impatto acustico. Il Consiglio di Stato respinge il gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello infondato e reputa assorbite le eccezioni di inammissibilità complessiva, salvi i profili che interessano singole censure. Sul primo motivo la questione processuale è superata perché la doglianza è infondata nel merito: l’impianto è industriale, privato e di esclusiva proprietà della società, e l’attività assume carattere imprenditoriale.

L’art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012 include nel servizio integrato soltanto l'”avvio a smaltimento e recupero” e non l’espletamento di tali attività, rimesse alla libera concorrenza. Da ciò la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata sull’art. 117, comma 2, lettera e), Cost.

Il secondo motivo è inammissibile: l’interesse alla dislocazione dell’impianto rispetto al Comprensorio del Parmigiano-Reggiano fa capo al Consorzio, e la clausola statutaria invocata è troppo generica. Inammissibile, per attingere a valutazioni tecnico-discrezionali, è il terzo motivo, comunque infondato: la Conferenza ha imposto un monitoraggio di 24 mesi sugli scostamenti del traffico. Infondato il quarto: il parere di Terna impone distanze e accessi, mentre l’art. 21 delle NTA del PRGR attribuisce ai criteri del capitolo 14 valore di mera direttiva e non elenca le fasce degli elettrodotti tra le cause preclusive.

Privo di pregio il quinto motivo: l’accordo territoriale prevede solo la progressiva trasformazione in APEA, e il PAUR costituisce variante ex art. 21 della L.R. n. 4/2018, senza necessità di modifica del POC. Infondato il sesto: la posticipazione dei controlli a fini di monitoraggio è consentita dall’art. 25, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 152/2006 e risponde alle caratteristiche dell’attività. Infondato il settimo: l’art. 14-ter, comma 6, legge n. 241/1990 prevede la partecipazione agli interessati come facoltativa. Inammissibile per difetto di interesse l’ottavo; infondato il nono, poiché l’allegato C del D.M. 16/3/1998 riguarda il rumore stradale e non industriale. Il decimo investe profili tecnico-discrezionali, già valutati in istruttoria. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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