Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Sardegna n. 177 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, dichiarata in udienza e non contestata dall’amministrazione resistente che vi aderisce, determina l’improcedibilità del ricorso, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito. Il giudice amministrativo deve pertanto arrestarsi all’accertamento di tale sopravvenienza, senza scrutinare i motivi di impugnazione. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse integra una pronuncia di rito e non di merito. Sussistendo giusti motivi, il giudice dispone l’integrale compensazione delle spese tra le parti, in ragione della reciproca condotta processuale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Sardegna la nota con cui l’Agenzia LAORE lo aveva escluso dalla selezione per soli titoli, riservata al personale dell’Associazione Regionale Allevatori della Sardegna in servizio al 31 dicembre 2020, indetta in attuazione della L.R. n. 34/2020 e dell’art. 1, comma 2 ter, della L.R. n. 47/2018.
Il ricorso investiva, oltre alla nota di esclusione, la determinazione commissariale di approvazione degli atti e della graduatoria, il bando e il modello di domanda, nella parte in cui richiedevano il possesso del requisito di servizio presso l’ARAS e la sua permanenza fino alla stipula del contratto. Nel corso dell’udienza di smaltimento dell’arretrato del 20 febbraio 2025 la difesa del ricorrente ha chiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, con adesione dell’amministrazione resistente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della richiesta formulata in udienza dalla parte ricorrente e dell’adesione espressa dall’amministrazione resistente. Su tale base ha rilevato che non residua più alcun interesse alla decisione del ricorso.
La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale non è quindi passato all’esame dei motivi di impugnazione del bando e degli atti di esclusione, esaurendo la propria cognizione nell’accertamento della sopravvenuta cessazione dell’interesse.
Il Collegio ha inoltre ritenuto sussistenti giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese e delle competenze di giudizio tra le parti, coerentemente con l’esito in rito della controversia.
Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo il modulo proprio della pronuncia amministrativa.
Nota della Redazione
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