La sentenza sfavorevole al fallimento non può essere impugnata dal fallito invocando l’inerzia del curatore (Cass. civ. Sez. 2 n. 14699 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di fallimento comporta, ai sensi dell’art. 43 l.fall., la perdita per il fallito della capacità di stare in giudizio nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, con conseguente attribuzione della legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Al di fuori dell’ambito strettamente tributario, la legittimazione suppletiva del fallito sussiste solo in caso di totale inerzia degli organi della procedura, non anche quando la mancata attività processuale costituisca espressione di una scelta consapevole di gestione, configurandosi quale inerzia “qualificata”. La sentenza sfavorevole al fallimento non può quindi essere impugnata dal fallito, neppure invocando l’inerzia del curatore, poiché la decisione di desistere dal proporre un gravame non integra inerzia. La carenza di legittimazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il Fatto
Una società, dichiarata fallita nel corso del giudizio, aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva risolto, per grave inadempimento, un contratto misto di appalto e vendita. La Corte d’Appello, riconosciuta la legittimazione ad impugnare del legale rappresentante, aveva integralmente confermato la pronuncia di prime cure.
Avverso la sentenza d’appello, il rappresentante della società in qualità di amministratore della società fallita proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazioni relative alla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e all’ultra-petizione del primo giudice. La società controricorrente resisteva, eccependo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato d’ufficio l’assenza di legittimazione del ricorrente, nella qualità di amministratore della società fallita, ad impugnare la pronuncia d’appello. Ha richiamato il principio per cui la dichiarazione di fallimento comporta la perdita della capacità di stare in giudizio del fallito per le controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore, in ossequio al principio di spossessamento di cui all’art. 42 l.fall..
La Corte ha poi delineato le tre eccezioni a tale regola: le due ipotesi edittali di cui all’art. 46, n. 1), l.fall. (rapporti di natura personale o patrimoniale non compresi nel fallimento) e la legittimazione del fallito a intervenire nel giudizio in cui sia parte il curatore, ex art. 43, comma 2, l.fall., solo per le questioni da cui possa dipendere un’imputazione di bancarotta o quando l’intervento sia previsto dalla legge.
La terza ipotesi, di formazione pretoria, è stata qualificata come legittimazione suppletiva, sussistente solo in caso di totale disinteresse degli organi fallimentari. Diversamente dall’orientamento delle Sezioni Unite in ambito tributario, dove rileva il comportamento oggettivo di pura inerzia, la Corte ha precisato che tale forma di legittimazione non opera quando gli organi della procedura si siano attivati, avendo ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia, dando vita a un’inerzia “qualificata”.
Nel caso di specie, la valutazione negativa della curatela in ordine all’opportunità di impugnare la sentenza d’appello, resa due giorni prima della notificazione del ricorso, ha integrato una scelta consapevole di gestione della procedura, configurando tale inerzia qualificata. La Corte ha pertanto escluso la configurabilità di una legittimazione (o capacità processuale) concorrente del fallito, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese.
Nota della Redazione
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