La lettera di patronage obbliga il garante verso il terzo beneficiario (Cons. Stato n. 891 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La lettera di patronage produce effetti obbligatori esclusivamente in capo al garante e nei confronti del soggetto cui l’impegno è indirizzato, senza attribuire alcuna azione al terzo estraneo al rapporto di garanzia. Il soggetto garantito è il creditore del debito cui la garanzia accede, sicché il terzo non può dolersi dell’inadempimento di un impegno assunto verso altri. La domanda giudiziale già proposta e definita con sentenza passata in giudicato non può essere riproposta, a pena di inammissibilità per violazione del ne bis in idem. L’autonomia patrimoniale delle società di capitali rende irrilevante, ai fini dell’imputazione degli obblighi, la partecipazione pubblica al capitale sociale.

Il Fatto

Un Comune ha venduto a una società costruttrice un lotto di terreno in area PEEP, con allegata convenzione, pattuendo un corrispettivo da versarsi in dodici rate comprensive della quota terreno e degli oneri di urbanizzazione. La società acquirente ha corrisposto solo le prime quattro rate. Dopo reiterate diffide, il Comune ha ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il residuo.

Proposta opposizione, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo. Il Comune ha riassunto il giudizio davanti al TAR Lombardia, che ha accolto il ricorso principale e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, volto all’accertamento dell’inadempimento comunale agli impegni assunti con una lettera di patronage e alla condanna al risarcimento. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il gravame per infondatezza nel merito e ritiene di poter prescindere dalle numerose eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa comunale. I due motivi sono trattati congiuntamente, essendo entrambi incentrati sulla asserita diversità della domanda incidentale rispetto ai giudizi già definiti.

La conferma della violazione del ne bis in idem muove dall’ampiezza della prospettazione contenuta nei precedenti giudizi, già definiti con le sentenze del TAR Lombardia n. 346 del 2022 e n. 2343 del 2022. In quelle sedi la società aveva invocato la responsabilità del Comune per provvedimenti, condotte e inadempimenti contrattuali. La Corte ritiene che il ricorso incidentale riproponga la stessa pretesa, con identità di parti e di elementi identificativi dell’azione.

Sul punto il Collegio aggiunge un’autonoma e assorbente ragione di merito. La lettera di patronage risulta indirizzata esclusivamente alla banca erogatrice del mutuo, unico soggetto garantito, perché il debito cui la garanzia accedeva era quello del contratto di finanziamento stipulato con quell’istituto. Ne deriva che la società appellante non può dolersi dell’inadempimento di un impegno assunto nei confronti di un terzo.

La Corte precisa inoltre che, in forza dell’art. 3 della convenzione stipulata il 22 maggio 2009, soltanto altra società era obbligata verso l’appellante per il subentro nel mutuo e per l’acquisto degli immobili. Richiamando l’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali, il Collegio dichiara irrilevante la partecipazione pubblica al capitale della società obbligata.

Conseguenza processuale: rigetto dell’appello e, per l’infondatezza della domanda risarcitoria, rigetto dell’eccezione di compensazione. Le spese del grado sono compensate per la peculiarità della vicenda in punto di fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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