Responsabilità precontrattuale della P.A. ed esclusione dell’affidamento incolpevole del concessionario (TAR Puglia n. 724 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione postula la contestuale sussistenza di una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà, di un affidamento incolpevole del privato e della conseguente lesione della libertà di autodeterminazione negoziale, con prova del rapporto causale tra condotta, scelta negoziale e pregiudizio economico. L’affidamento non è incolpevole quando il contraente, prima della stipula, abbia avuto concreta conoscibilità delle carenze della struttura e degli atti e abbia comunque sottoscritto il contratto senza riserve, accollandosi volontariamente il rischio della gestione. Sul piano della responsabilità contrattuale, opera l’art. 1227, comma 2, cod. civ., che esclude il risarcimento dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza. La domanda riconvenzionale proposta in giurisdizione esclusiva va articolata nei termini e con le modalità del ricorso incidentale, a pena di inammissibilità.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica, aggiudicataria di una concessione novennale per la gestione di un centro sportivo polivalente comunale, conveniva in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale e contrattuale. Deduceva che l’ente avesse messo a gara un immobile privo di certificato di agibilità, non conforme sul piano igienico-sanitario e assistito da un collaudo inadeguato, ammettendo l’assenza della documentazione solo dopo la stipula.
Il giudizio, originariamente incardinato davanti al giudice ordinario e definito con declinatoria di giurisdizione, veniva riassunto davanti al TAR Puglia. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per omessa impugnazione del provvedimento di risoluzione e formulava domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento per i mancati investimenti, il danno all’immagine e i consumi idrici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dalle eccezioni di rito, ritenendo il ricorso infondato nel merito, e ricostruisce analiticamente la sequenza dei fatti: consegna delle chiavi in data 8 giugno 2010, richieste documentali dell’ottobre 2010, stipula del 9 dicembre 2010, apertura al pubblico nel gennaio 2011, diffida ad adempiere del luglio 2011 e risoluzione disposta dal Comune l’8 settembre 2011.
Sul primo profilo, il Tribunale richiama i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 21 del 2021 e dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2018, oltre che dell’art. 1338 cod. civ., e afferma che gli elementi costitutivi della responsabilità precontrattuale devono ricorrere contestualmente. Il privato deve provare il danno-evento, il danno-conseguenza e il nesso causale secondo la logica del “più probabile che non”.
Nel caso concreto manca l’affidamento incolpevole. L’associazione aveva ricevuto la struttura sei mesi prima della stipula, aveva chiesto e non ottenuto i certificati, eppure aveva sottoscritto il contratto senza riserva alcuna e gestito l’impianto fino al luglio 2011. Se ne desume che il contraente conosceva i rischi e se li è accollati volontariamente. Il Comune, per converso, si è attivato coinvolgendo le ditte esecutrici, il direttore dei lavori e il collaudatore, incaricando un tecnico per il certificato di prevenzione incendi e sollecitando la documentazione necessaria.
Quanto alla responsabilità contrattuale, il Collegio applica l’art. 1227, comma 2, cod. civ.: il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza. L’associazione avrebbe potuto concordare la sospensione delle attività, valorizzando la durata novennale della concessione, invece di procedere alla risoluzione. Il Tribunale esclude inoltre le singole voci di danno, rilevando che i costi documentati sono riferiti alla gestione ordinaria e che il piano economico-finanziario prevedeva costi superiori agli introiti fino al settimo anno.
La domanda riconvenzionale del Comune è respinta perché proposta con memoria non notificata, mentre in giurisdizione esclusiva avrebbe dovuto seguire i termini e le modalità del ricorso incidentale. Nel merito, la pretesa è generica e non provata, e il comportamento delle parti determina una reciproca neutralizzazione delle rispettive istanze risarcitorie. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 1338 c.c. – Conoscenza delle cause d'invalidità