Transito nei ruoli civili della Difesa (TAR Puglia n. 1520 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di transito del personale militare giudicato non idoneo al servizio incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, la prevalenza delle esigenze funzionali di Forza Armata non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. La determinazione della sede di prima assegnazione è illegittima quando non dà conto, in concreto, dell’effettiva necessità di individuare quella specifica sede e dell’inesistenza di opzioni diverse e meno penalizzanti, riferibili alla regione di ultimo servizio o a regioni limitrofe. I criteri di deroga dell’Annesso 2 alla circolare del Ministero della Difesa n. 51229 del 25.07.2023 vanno letti sistematicamente, in rapporto agli Annessi riferibili alle altre Forze Armate, per evitare irragionevoli disparità di trattamento. Il transito nei ruoli civili non è assimilabile a una nuova assunzione e postula la continuità del rapporto di impiego, con la conseguenza che gli atti relativi sono sindacabili dal giudice amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, arruolato nella Marina Militare, viene giudicato dalla competente Commissione Medica Ospedaliera non idoneo in modo permanente al servizio incondizionato e idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Chiede quindi il transito ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010.

La Direzione Generale per il Personale Civile respinge la domanda relativa alla sede di prima assegnazione e ne individua una diversa, non insistente nella regione di ultimo servizio. Il provvedimento viene annullato in sede giurisdizionale per difetto di motivazione e di istruttoria. L’Amministrazione, in fase esecutiva, adotta un nuovo provvedimento di identico contenuto, confermando la sede già indicata. Da qui il nuovo ricorso, per elusione del giudicato e per violazione della disciplina di settore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il motivo di nullità per elusione del giudicato, ma lo ritiene infondato. Richiamando il costante indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato n. 4207/2025, n. 1402/2016, n. 8050/2023), rileva che l’annullamento per difetto di motivazione o di istruttoria lascia integro un ampio spazio di riesercizio dell’attività valutativa dell’Amministrazione. Nella specie manca uno sviamento manifesto diretto ad aggirare le prescrizioni del giudicato.

Passa quindi alle censure di merito, congiuntamente esaminate. Il quadro normativo è composto dall’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, dal D.M. 18 aprile 2002 — che non precisa le modalità di individuazione della sede — e dalla circolare n. 51229 del 25.07.2023. L’Annesso 2, applicabile al personale della Marina, sancisce la priorità delle esigenze funzionali di Forza Armata, ma prevede possibilità di deroga per documentate e gravi situazioni personali e per particolari esigenze di elevata protezione sociale.

Il Tribunale riconosce che l’interesse pubblico a una funzionale distribuzione del personale è in linea generale prevalente su quello privato. Tuttavia una motivazione espressa, univoca e convincente resta necessaria, tanto più perché l’assegnazione incide in modo drastico sulla sfera personale, familiare ed economica del dipendente. Il transito non è una prima assegnazione di un neo-assunto, ma postula la continuità del rapporto di impiego (Cons. Stato n. 8136/2022).

Richiamate le pronunce del TAR Lazio n. 9606/2025 e n. 176/2025, il Collegio fissa lo standard motivazionale interpretando i criteri dell’Annesso 2 non atomisticamente, ma in rapporto all’intera circolare e agli Annessi riferibili alle altre Forze Armate. Una lettura sistematica impone di valorizzare le possibilità di deroga e di intendere l’esigenza di copertura delle carenze organiche come riferita a posizioni effettivamente libere. Rileva anche la nota M_D MSTAT prot. 0049307 del 5 giugno 2024, applicabile secondo il principio del tempus regit actum, che privilegia la sede di ultima assegnazione e, per i profili tecnici, l’ultima regione di servizio.

Gli atti impugnati risultano perciò inidoneamente motivati: non danno conto della necessità effettiva della sede individuata né dell’inesistenza di opzioni meno penalizzanti. Il ricorso è accolto nei limiti della motivazione, con annullamento in parte qua e obbligo di riedizione del potere secondo le prescrizioni conformative. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *