Acque meteoriche convogliate in sistema di canali sono pubbliche (Cons. Stato n. 6564 del 20.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le acque meteoriche, una volta convogliate in un sistema organizzato di canali artificiali o raccolte in invasi e cisterne, assumono natura di acque pubbliche e appartengono al demanio idrico dello Stato, ai sensi dell’art. 144 del d.lgs. n. 152/2006, in continuità con l’art. 1 del d.P.R. n. 238/1999 e con la legge n. 36/1994; non rileva l’origine meteorica né la tombatura o l’alterazione degli alvei. Il riparto di giurisdizione si determina sul petitum sostanziale, ossia sulla consistenza della posizione soggettiva dedotta. Appartiene pertanto al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143 del R.D. n. 1775/1933, la controversia sull’ordinanza sindacale contingibile e urgente che impone al proprietario il ripristino della funzionalità idraulica del sistema scolante e delle condizioni di sicurezza dell’area interessata da un evento alluvionale.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune campano, a seguito di un evento alluvionale che aveva invaso di fango e pietre una strada, ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente con cui ha ingiunto alla Regione, quale ente proprietario del canale emissario e di una vasca di laminazione, l’urgente ripristino della funzionalità idraulica di tali manufatti e la trasmissione di una certificazione attestante l’eliminazione del pericolo.

La Regione ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Campania, contestando la sussistenza dei presupposti del potere di ordinanza, la propria competenza sulla gestione del sistema scolante e l’omesso avviso di procedimento. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia devoluta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. La Regione ha proposto appello, sostenendo che le infrastrutture non sarebbero più tributarie di acque pubbliche e che la vicenda ricadrebbe nella materia della protezione civile e dell’urbanistica.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i due motivi di appello, incentrati sulla violazione dell’art. 113 Cost., dell’art. 143 del R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 7 e 133, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 104/2010. Il Collegio ricorda che il riparto di giurisdizione impone di valutare il petitum sostanziale, individuato con riguardo alla protezione accordata dal diritto positivo alla posizione dedotta, richiamando sul punto Cass. Sez. Un. n. 6743 del 2005 e Cass. Sez. Un. n. 14846 del 2006.

L’ordinanza impugnata non si limita a imporre un intervento edilizio o di protezione civile: essa investe il regime del demanio idrico, poiché l’evento meteorico ha fatto emergere la confluenza di acque meteoriche all’interno di corsi d’acqua pubblici. La stessa appellante, descrivendo il sistema scolante comunale, ammette che esso è costituito da una rete di canali artificiali di origine bonificatoria, verso cui confluiscono le portate provenienti dai versanti collinari.

Il Collegio osserva che la tombatura degli alvei, la loro alterazione e il difetto di funzionalità dei canali emissari non mutano la natura del sistema idraulico né delle acque che vi si raccolgono: si tratta di profili attinenti al merito, prospettabili davanti al giudice munito di giurisdizione. Le modifiche dello stato dei luoghi che ostacolano il deflusso e determinano il rischio di esondazione non incidono sulla qualificazione pubblicistica della risorsa.

Richiamando la sentenza n. 173 del 2024 del T.S.A.P., la decisione ribadisce che costituiscono acque pubbliche le acque superficiali e sotterranee, indipendentemente dall’uso, comprese quelle convogliate o raccolte in invasi e cisterne e le acque meteoriche confluite in corsi d’acqua pubblici. L’art. 1 del R.D. n. 1775/1933, incentrato sull’attitudine alle usi di pubblico generale interesse, è stato superato dall’art. 144 del d.lgs. n. 152/2006, che sancisce l’appartenenza al demanio statale di tutte le acque superficiali e sotterranee. L’art. 1 del d.P.R. n. 238/1999 esclude dal demanio solo le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua o non raccolte in invasi o cisterne.

Le ipotesi di acque non demaniali restano dunque residuali, configurabili solo quando difetta l’idoneità concreta della risorsa a soddisfare interessi generali, come per le acque raccolte in cisterne al servizio di singoli fondi o per le acque termali a uso geotermico, secondo Cass. Sez. Un. n. 18215/2015 e Cass. Sez. Un. n. 12962/2022. Ne deriva la conferma della giurisdizione del T.S.A.P. e il rigetto dell’appello, con integrale compensazione delle spese di lite del grado per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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